L’offerta formativa della scuola: Adempimento necessario del collegio dei docenti

L’art. 21 della legge 59 del 1997 attribuisce alle singole istituzioni scolastiche un’autonomia didattica finalizzata al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle indicazioni nazionali.

Il DPR 275 del 1999, rende concreta l’autonomia scolastica attribuendo al collegio dei docenti la libertà di definire e realizzare il piano dell’offerta formativa (POF) più adeguato alle esigenze del territorio attraverso la strutturazione di una progettazione educativa, curricolare, extracurricolare e organizzativa.

Esso rappresenta un documento di particolare importanza, se non il più importante, nella misura in cui esplicita e rende trasparente l’attività di ogni singola istituzione e ne rappresenta l’identità culturale e progettuale.

Da POF a PTOF

Il comma 14 dell’art. 1 della legge 107 del 2015 modifica, di fatto, l’offerta formativa trasformandola da annuale (Piano Offerta Formativa), in triennale (Piano Triennale Offerta Formativa) e sottraendo al consiglio di circolo o istituto il potere di deliberare, su proposta della giunta, gli aspetti generali relativi all’organizzazione e alla programmazione dell’istituzione assegnando tale potere al dirigente scolastico.

Il quale, sentiti gli enti locali e le associazioni che operano nel territorio emana un atto d’indirizzo sugli elementi fondamentali da inserire nell’offerta formativa della scuola volti, ove necessario, a modificare e migliorare il contenuto.

Quali elementi compongono il PTOF

Alla luce della riforma il PTOF dovrebbe contenere:

  • Tutti i progetti che ogni singola scuola intende effettuare in relazione alle esigenze del territorio.
  • Il piano dell’aggiornamento del personale docente e ATA dell’istituzione
  • La progettazione inclusiva dell’istituzione
  • Un piano istituzionalizzato volto all’orientamento degli studenti della scuola superiore di primo e secondo grado.
  • Un piano istituzionalizzato dell’alternanza scuola lavoro.
  • Un piano istituzionalizzato per la formazione informatica degli studenti.

Il PTOF dall’atto d’indirizzo alla pubblicazione

Il PTOF può essere ufficializzato come identità dell’istituzione scolastica autonoma, dopo aver superato i diversi momenti che vanno dall’atto d’indirizzo alla pubblicazione dello stesso.

Il comma 14 al punto 4 dell’art. 1 della legge 107/2015 afferma:

  • Il dirigente scolastico elabora gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione.
  • Il collegio dei docenti elabora o rivede l’offerta formativa in relazione agli indirizzi ricevuti dal D.S. in relazione alle esigenze degli alunni di un determinato territorio.
  • Il consiglio di circolo o istituto approva il documento elaborato dal collegio docenti.
  • Il dirigente provvede a renderlo pubblico inserendolo nel sito istituzionale scolastico.

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