Mobilità 2024/2025, le condizioni per chiudere già il 21 febbraio
Per avviare tutta la procedura.
Per la mobilità 2024/2025 sembra essere ormai prossima la fumata bianca per arrivare ad un testo condiviso tra Amministrazione e Sindacati. La seduta di oggi si è conclusa con la decisione di aggiornare il tutto alla tarda mattinata di mercoledi 21 febbraio, con l’intenzione di arrivare ad una definizione condivisa del testo del CCNI ed alla successiva chiusura del negoziato. Per la Cisl scuola ci sono tutte le condizioni per chiudere positivamente in breve tempo, già domani nelle prime ore del pomeriggio.
I vincoli per i neoassunti 2023/2024
In buona sostanza il CCNI della mobilità 2024/2025 non potrà eliminare i vincoli della mobilità dei docenti, per cui i neoassunti 2023/2024, se non appartenenti a particolari soggetti con diritto a non rimanere vincolati, non potranno presentare domanda di mobilità territoriale e professionale. Anche tutti i docenti che si trovano in ruolo, ma con un contratto a tempo determinato, non potranno fare domanda di mobilità.
Riguardo la normativa che regola i vincoli della mobilità , ricordiamo che il DL 44/2023 ha modificato il comma 3 dell’art. 399 del DLgs 297/94 ove si prevede, a partire dall’anno scolastico 2023/2024 che i docenti neoassunti di tutti gli ordini e gradi di istruzione siano tenuti ad un vincolo di permanenza nella scuola di assunzione, nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni scolastici, compreso l’anno di prova. Al vincolo si deroga nei casi di sovrannumero o esubero o grave disabilità personale e di assistenza per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.
Tale norma è stata recepita nel CCNL scuola 2019-2021, dove, all’art.30 riferito alle materie di relazioni sindacali, c’è scritto chiaramente che a livello nazionale spetta la contrattazione integrativa per le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, incluse le modalità di applicazione dell’art. 58 del D.L. 73/2021 , convertito in Legge106/2021, fatte salve le disposizioni di legge.
In buona sostanza questa norma contrattuale recepisce in pieno l’art.58 del decreto legge 73 del 25 maggio 2021, ovvero la norma legislativa che ha generato i vincoli triennali di mobilità per i docenti neoassunti. Ma c’è anche da sottolineare che al comma 8 dell’art.34 del CCNL scuola 2019-2021 è scritto che viene garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992.