Mobilità 2025/26, chi perde il posto con il dimensionamento

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola

Mobilità 2025/2026, ecco come si individua il docente perdente posto nelle scuole dimensionate. I tre casi .

 

Il gravoso problema del dimensionamento scolastico permane ancora per l’anno scolastico 2025/2026. Alcune scuole, anche se in numero molto minore rispetto al 2024/2025, saranno oggetto del dimensionamento scolastico che accorpa più scuole in una nuova scuola, oppure l’accorpamento di singoli plessi ad una scuola già esistente o, infine, la cessazione di una scuola con attribuzione delle relativi classi ad altre istituzioni scolastiche.

Il caso della fusione di due o più scuole

Nel caso in cui due o più istituzioni vengano accorpate per costituire una nuova istituzione scolastica, con conseguente costituzione di un unico organico, tutti i docenti titolari nell’anno scolastico precedente il dimensionamento, distinti per grado/tipologia di posto/classe di concorso, confluiscono in un’unica graduatoria ai fini della individuazione del perdente posto determinato per l’anno da cui decorre il dimensionamento.
Il personale non perdente posto acquisisce la titolarità nel nuovo istituto (mantenendo il punteggio relativo alla continuità maturato presso la scuola di precedente titolarità);

Accorpamento di singoli plessi

Se il dimensionamento scolastico avviene come accorpamento di singoli plessi/sedi/indirizzi di studio provenienti da una precedente scuola autonoma e che confluiscono in una diversa istituzione scolastica, tutti i docenti assegnati nell’anno scolastico precedente il dimensionamento nei plessi/sedi medesimi possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un’opzione per acquisire la titolarità nella scuola di confluenza. I docenti assegnati nell’anno scolastico precedente su più sedi o più indirizzi di studio possono esercitare l’opzione nella sede/indirizzo dove svolgono servizio per l’intero orario settimanale o in una quota pari o superiore al 50% dell’orario stesso. L’ufficio competente, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità procede ad assegnare la titolarità dei docenti nella istituzione scolastica che a seguito di dimensionamento ha acquisito la sede/indirizzo di opzione. Ai fini dell’individuazione del soprannumerario, in ciascuna scuola di arrivo si procede alla formulazione di un’unica graduatoria comprendente tutti i docenti optanti per tale istituzione scolastica (che mantengono il punteggio relativo alla continuità maturato presso la scuola di precedente titolarità) nonché tutti i docenti già titolari nell’istituzione scolastica medesima nel caso questa abbia conservato totalmente la precedente composizione.

Cessazione di una scuola

Nel caso in cui si determini la cessazione del funzionamento di un istituto e l’attribuzione delle classi a più istituti dello stesso grado, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità.
L’ufficio scolastico competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, distinta per grado/tipologia di posto/classe di concorso, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti provenienti dalla scuola in cui è cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, vengono assegnati sui posti delle istituzioni scolastiche risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa (mantenendo nella sede di nuova titolarità il punteggio di continuità già maturato presso la scuola di precedente titolarità).
I docenti delle istituzioni scolastiche non soppresse e/o gli ex titolari della scuola soppressa, individuati come soprannumerari, usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto all’articolo 13, punto II).

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