Mobilità 2025/26, i requisiti per avvalersi della Legge 104/92
Mobilità 2025/26, come prima preferenza si deve inserire quella
del comune di ricongiungimento o dell’assistito con Legge 104/92.
Una docente di ruolo sul sostegno della scuola primaria, nostra assidua lettrice, ci pone una precisa domanda per la mobilità interprovinciale 2025/2026. Nella prossima mobilità dalla provincia di Milano a quella di Cosenza, ho da richiedere il ricongiungimento al coniuge nel Comune di Paola (CS), ma chiederò anche la precedenza per assistere, ai sensi dell’art.33, commi 5 e 7 della legge 104/92, la madre con grave disabilità (art.3, comma 3 della legge 104/92) che è residente nel comune di Cosenza. Nella scelta delle 20 preferenze, quale deve essere la prima? Il comune di Paola o il comune di Cosenza?
Mobilità 2025/2026 con quali regole?
Ancora le regole per la mobilità del triennio 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 non sono state decise. Si attendeva entro la fine di novembre la firma del CCNI mobilità 2025-2028 che avrebbe dovuto definire tutta la normativa per la mobilità territoriale e professionale dei docenti e del personale Ata, siamo arrivati alla fine della prima decade di dicembre e ancora non è dato conoscere l’impianto normativo con cui i docenti potranno fare la domanda di trasferimento.
Dagli incontri con i sindacati svolti al Ministero dell’Istruzione e del Merito sono emerse alcune disposizioni che potrebbero essere applicate per la mobilità 2025-2028.
Rispetto la domanda posta dalla nostra lettrice c’è da dire che tra le novità quasi certe per la mobilità 2025/2026, si attende solo di leggere il testo sulle precedenze del CCNI della mobilità 2025-2028, ci sarebbe l’introduzione della precedenza per docenti e Ata che assistono il genitore gravemente disabile in una provincia diversa da quella di titolarità. In buona sostanza torna la precedenza per la mobilità interprovinciale per il figlio che assiste il genitore che fruisce della legge 104/92 , art.3 comma 3. A tal proposito ricordiamo che non esistendo più la condizione restrittiva del referente unico, i figli di genitori con disabilità grave, sono facilitati ad ottenere il trasferimento dalla scuola di titolarità in un movimento interprovinciale verso la provincia di residenza del genitore da assistere.
Quindi la docente di ruolo a Milano su sostegno alla scuola primaria, potrà richiedere, sempre che la norma sulla precedenza per assistere il genitore disabile e in stato di gravità venga estesa alla mobilità interprovinciale, trasferimento da Milano a Cosenza.
Preferenze e la prima preferenza nella mobilità
È importante ricordare che ciascun docente potrà esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.
Nel caso la domanda preveda, come nel caso della nostra lettrice, una precedenza per assistenza al genitore disabile e in stato di gravità, il docente dovrà indicare come prima preferenza scuole del comune di residenza del genitore che deve assistere o anche il codice del comune medesimo. La norma contrattuale, se verrà disposta come dovrebbe essere, prevederà che la docente, che si muove da Milano a Cosenza con precedenza per assistenza al genitore disabile, dovrà inserire come prima preferenza il comune di residenza del genitore, nel caso in specie il comune di Cosenza, o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.
Dopo avere inserito primariamente il codice meccanografico del comune del genitore disabile, la docente che ha chiesto ricongiungimento al coniuge nel comune di Paola, indicherà tal comune per il riconoscimento dei 6 punti previsti.
Il suddetto punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari, in tal caso del coniuge, a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa.