Mobilità docenti 2024/25, dal 26 febbraio al 16 marzo: le novità e tutti gli allegati
da infodocenti
In attesa dell’ordinanza sulla mobilità anticipiamo alcune novità, che vedono meglio chiarite le situazioni dei vincoli che sono stati in parte attenuati.
L’art. 2 dell’articolo dell’accordo tra i sindacati (CGIL, CISL, GILDA, SNALS e ANIEF) sottoscritto in data 21 febbraio prevede importanti integrazioni. Nello specifico:
- Al comma 2 dell’art.2 del CCNI l’inciso “Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL
istruzione e ricerca del 19 aprile 2018” è soppresso; l’inciso “avendo espresso una richiesta puntuale
di scuola” è sostituito dall’inciso “avendo espresso una richiesta puntuale di sede”. - Dopo il comma 3 dell’art. 2 e dopo il comma 9 dell’art. 34 del CCNI sono aggiunti, rispettivamente,
il comma 3-bis e il comma 9 bis, del seguente tenore letterale: “Ai sensi dell’art. 34, comma 8, del
CCNL 18 gennaio 2024 è garantita a tutto il personale docente e DSGA la partecipazione alle
procedure di mobilità purché rientrante nelle seguenti categorie:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque
sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il
raggiungimento della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che
rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con
disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di
patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti
dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di
patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza
di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge
30 marzo 1971, n.118.”
In sostanza secondo fonti sindacali la sostituzione della parola scuola al posto di sede, permette anche a chi ha avuto il trasferimento interprovinciale di poter presentare domanda di mobilità senza vincoli, qualora non abbia avuto trasferimento sulla preferenza sintetica. Sono inoltre garantite le possibilità di mobilità per i docenti beneficiari di assistenza 104, per i caregivers e per i genitori con figli di età inferiore ai 12 anni. Viene data inoltre la possibilità di produrre domanda di mobilità ai docenti neoimmessi in ruolo nel caso ricadano nelle deroghe.
GLI ALLEGATI UTILI PER LA DOMANDA DI MOBILITA’
Allegato-F1-continuita-lingua-inglese