Mobilità, nuova Ordinanza della Corte di Cassazione: come fare ricorso
Una nuova Ordinanza della Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato da una docente per la mobilità interprovinciale.
Luigi Rovelli
Ricorso per la mobilità, la Corte di Cassazione ha emesso la recente Ordinanza N. 1848/2023 all’interno della quale vengono fornite le indicazioni per presentare ricorso sulla mobilità. La Cassazione, in particolare, ha giudicato correttamente instaurato il giudizio di una docente lesa dalla mobilità, rinviando al giudice di primo grado la causa ai fini dell’attivazione del contradditorio.
Nuova Ordinanza della Corte di Cassazione: come fare ricorso per la mobilità
Come riporta l’edizione odierna del quotidiano economico ‘Italia Oggi‘ (martedì 31 gennaio 2023), la Corte di Cassazione ha emesso una nuova Ordinanza, accogliendo il ricorso presentato da una docente che ha presentato domanda di mobilità interprovinciale. La docente in questione, appartenente alla fase B, ha dimostrato che, nella sede prescelta, sono stati trasferiti docenti alla successiva fase C. In un primo momento, il Tribunale di primo grado ha accolto la domanda ma la Corte di appello, successivamente, ha respinto il ricorso sostenendo che non vi fossero precise indicazioni delle disposizioni violate e del suo diritto al trasferimento.
La ricorrente, pertanto, si è rivolta alla Cassazione lamentando il fatto che l’onere della dimostrazione della disponibilità di posti per la fase B della mobilità fosse stato imposto a suo carico.
La Cassazione, nella nuova Ordinanza, ha riconosciuto l’errore dei giudici di appello che non hanno provveduto a fare una distinzione delle diverse fasi della procedura di mobilità. Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, è sufficiente che la docente deduca di ‘aver partecipato alla mobilità interprovinciale indicando come preferenza l’ambito scelto ma che il posto indicato sia stato assegnato, in fase C, ad altri docenti facendo così venir meno la priorità.
Secondo la Cassazione, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il giudice ha l’obbligo di attivare il procedimento ai fini della decisione nel merito.
da scuolainforma