Molti anni di esperienza da supplente non possono essere equiparati all’abilitazione

Il chiarimento del Consiglio di Stato sul valore servizio prestato e sulla necessità del titolo per accedere alla cattedra a tempo indeterminato

di Pietro Alessio Palumbo

La cosiddetta “esperienza acquisita sul campo” acquisita con le supplenze brevi non può sostituire il possesso dell’abilitazione ai fini dell’accesso al ruolo: l’ambito temporale di durata esclude quella continuità nel rapporto con gli alunni necessaria a poter qualificare il suo svolgimento quale espressione della piena qualificazione conseguita dal docente.
Con al recente sentenza 1641 del 16 febbraio scorso il Consiglio di Stato ha chiarito che il servizio prestato in qualità di supplente non consente di integrare il possesso dell’abilitazione, essendo quest’ultima un titolo ulteriore che si consegue all’esito di peculiari percorsi formativi, definiti abilitanti e che si aggiungono al mero titolo di studio.

Il titolo

Laddove, dunque, la normativa preveda il possesso dell’abilitazione all’insegnamento, tale titolo si palesa diverso ed ulteriore rispetto al mero titolo di studio e al servizio prestato, con la conseguenza che a quest’ultimo, non può riconoscersi il valore di abilitazione. Infatti l’abilitazione all’insegnamento si consegue all’esito di uno specifico percorso di studi, finalizzato a consentire al soggetto che intende esercitare la funzione docente, di acquisire peculiari competenze psico-pedagogiche, necessarie per l’esercizio della funzione educativa degli allievi ed alla trasmissione a questi ultimi delle conoscenze proprie del corso scolastico intrapreso. L’acquisizione delle suddette competenze psico-pedagogiche, in uno a quelle necessarie per poter esercitare le mansioni di docente nell’ambito della complessa realtà scolastica, richiede la sottoposizione del docente ad un necessario percorso formativo che non può essere surrogato dal mero esercizio dell’attività di insegnamento.

 

Supplenze “brevi”

D’altra parte deve essere considerato che le supplenze consentite in assenza di titolo di abilitazione sono proprio quelle “brevi”, dunque di ambito temporale limitato. Trattasi di attività di insegnamento non assimilabile né equipollente al possesso dell’abilitazione all’insegnamento.

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