Neoimmessi GPS sostegno e mini call sottoposti a vincolo: da quando decorre e quali le eccezioni?
Lara Sardi scuolainforma
Vincolo triennale per i neoimmessi GPS sostegno e mini call veloce
Il DL n. 44/2023, oltre a prevedere la stessa procedura straordinaria di reclutamento, ha delineato precise disposizioni normative in merito al vincolo triennale per i neoimmessi GPS sostegno e attraverso mini call veloce:
“A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi (dei commi 5 e 6) possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni
sopravvenute di esubero o soprannumero”.
Come indicato, quindi, per tre anni i docenti non possono partecipare alla mobilità, richiedere assegnazione provvisoria e utilizzazione (sia a livello provinciale che interprovinciale), accettare incarichi al 30/06 o 31/08 in base a quanto stabilito dall’ex art 36 del CCNL. Il DL n.44/2023 non fa riferimento ai passaggi di ruolo/cattedra: occorre chiarire, però, se si tratta di una dimenticanza oppure se tali movimenti si possono richiedere dopo la conferma in ruolo (vale a dire dal secondo anno di assunzione).
Da quando decorre il vincolo e in quali casi decade
Per i neoimmessi GPS sostegno e a mini call veloce il vincolo triennale decorre dall’a.s. 2023/24, vale a dire l’anno in cui si accetta il conferimento della nomina a tempo determinato, che dopo l’anno di formazione e prova si tramuterà in ruolo. Tale vincolo non si applica in caso di esubero o docenti soprannumerari. Occorre capire se l’art. 24 del nuovo CCNL 2019/21 firmato lo scorso 14 luglio sarà applicato anche a questi docenti: se così fosse, gli insegnanti con figli minore di 12 anni, che vogliono ricongiungersi con la persona con disabilità da assistere (art. 42 del D.lgs. 151/01), o che presentano una disabilità personale di cui all’art. 21 104/1992, potranno partecipare alla mobilità. Occorre attendere il prossimo CCNI per sapere se tali disposizioni varranno anche per i neoassunti GPS sostegno.