Nessuna retromarcia del MIM sull’ammissione alla Maturità con una sola insufficienza
Il MIM smentisce una notizia pubblicata su un quotidiano online: nulla cambia nella valutazione delle discipline.
Il MIM ha pubblicato questo comunicato:
Si smentisce la “bufala” riportata da un quotidiano online circa un presunto dietro front del Ministro sui requisiti di ammissione all’esame di maturità. La nota che viene citata, del direttore generale degli ordinamenti scolastici, ricorda semplicemente alle scuole (a seguito di alcune richieste di chiarimento) che le nuove disposizioni introdotte con la legge n. 150/2024 riguardano solo l’incidenza del voto di condotta ai fini dell’ammissione all’esame di Stato e non i requisiti di ammissione relativi alle materie. Questi ultimi sono e restano disciplinati dal decreto legislativo 62/2017, non modificato per questa parte dalle nuove disposizioni. Una serena e obiettiva lettura della nota ministeriale avrebbe evitato inutili allarmismi.
Il riferimento è alla nota 13946 del 3/04/2025. Secondo il giornale online, questa nota porrebbe rimedio ad una dimenticanza del Ministero che nell’O.M. sull’esame di Stato non parla di ammissione all’esame con una sola insufficienza,
Cosa dice la nota
La nota in questione ha chiarito che le disposizioni di cui alla legge 1° ottobre 2024, n. 150, di modifica dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono intervenute esclusivamente sulla tematica della valutazione del comportamento in relazione agli scrutini e all’esame di Stato, senza riguardare in alcun modo le previsioni relative alla valutazione delle discipline ai fini dell’ammissione all’esame di Stato.
Pertanto, per quanto concerne la valutazione delle discipline, restano ferme le disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le quali prevedono che siano ammessi all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione i candidati interni che conseguano unavotazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e dispongono, inoltre, che soltanto in caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe possa deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo.
Con riferimento al voto in condonnta dunque, qualora il candidato riporti, in sede di scrutinio finale, una valutazione inferiore a sei decimi, non sarà ammesso all’Esame di Stato, se invece, la valutazione del comportamento sarà pari a sei decimi, in sede di colloquio discuterà un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale fondata sul rispetto dei principi costituzionali. La definizione dell’argomento oggetto dell’elaborato sarà effettuata dal Consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l’assegnazione dell’elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, saranno comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso.