Nomine supplenze GPS e GaE 2023: individuazione, accettazione, rinuncia, abbandono del servizio
di Claudia Scalia scuolainforma
Mentre si è in attesa dell’avvio della procedura relativa al conferimento delle supplenze da GaE o GPS al 31 agosto e al 30 giugno, è utile avere un quadro della normativa in materia di individuazione con procedura informatizzata, accettazione, rinuncia e abbandono del servizio, con le relative conseguenze sulle possibilità di lavoro. La normativa principale di riferimento, come detto più volte, è l’ordinanza ministeriale 112/2022, articoli 12-14. Vediamo nel dettaglio.
Individuazione e accettazione della supplenza da GaE e GPS
L’arti 12 comma 5 dell’ OM n. 112 del 6 maggio 2022 stabilisce che gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate dagli aspiranti, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura automatizzata (nell’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria). L’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l’accettazione della stessa. Quest’anno gli esiti delle nomine possono essere consultati con 3 modalità.
Ribadiamo che per questo tipo di incarichi di supplenza, l’accettazione è automatica. Trattandosi di una procedura informatizzata che si basa anche sulle preferenze espresse dagli aspiranti, le assegnazioni avvengono in automatico. Il compito del docente nominato è quello di contattare l’istituzione scolastica assegnata, per mettersi d’accordo sulla presa di servizio.
Rinuncia agli incarichi di supplenza
In quali casi si verifica una rinuncia agli incarichi di supplenza? Il primo caso è antecedente alle nomine e avviene quando non si presenta l’istanza o non si indicano alcune sedi (OM 112. art 12 comma 4). In questo caso si rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato al 31 agosto e al 30 giugno per tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento, fermo restando il diritto a poter lavorare con convocazioni da parte delle scuole con graduatorie d’istituto. Inoltre, se quando arriva il proprio turno di nomina, l’aspirante non può essere soddisfatto rispetto alle preferenze che ha espresso, mentre sarebbe stato disponibile un posto relativo a sedi/posti/classi di concorso non indicate, è considerato rinunciatario.
Rinuncia all’incarico di supplenza dopo assegnazione con procedura informatizzata
Il secondo caso di rinuncia avviene se l’aspirante, una volta ricevuta l’assegnazione della supplenza, non prende servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione. La conseguenza è la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto e al 30 giugno, sia dalle GAE che dalle GPS e dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Quindi potranno lavorare solo con nomine da graduatorie d’istituto per incarichi di supplenza breve e saltuaria. (OM n. 112 art. 12 c. 11 e art. 14 c. 1 lettera a).
Abbandono dopo la presa di servizio
L’abbandono del servizio per incarichi annuali o al 30 giugno da GPS o GaE comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto e al 30 giugno, sia dalle GAE che dalle GPS e dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. (OM n. 112 – art. 14 c. 1 lettera b)
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza al 31 agosto o al 30 giugno. Gli effetti sanzionatori non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito (OM n. 112 – art. 14 c. 3).