Nuove supplenze derivanti dai posti lasciati liberi dai vincitori concorso straordinario bis

L’assegnazione delle cattedre ai vincitori del concorso straordinario bis produce nuove supplenze per l’anno scolastico 2022/23.

L’assunzione dei vincitori del concorso straordinario bis determinerà nuove supplenze per l’anno scolastico 2022/23. Occorre, a questo proposito, fare una distinzione in base alle diverse tipologie di supplenze, tra supplenze che si liberano dalle graduatorie di istituto o dalle GPS.

Concorso straordinario bis, nuove supplenze che si liberano in seguito all’assunzione dei vincitori

Nel caso in cui il docente risultato vincitore del concorso straordinario bis abbia svolto supplenza attribuita tramite graduatorie di istituto, la cattedra che si è liberata dovrà essere assegnata dalla medesima graduatoria, sempre che rientri nella tipologia di supplenze attribuibili dalle graduatorie di istituto.

Qualora, invece, si tratti di un incarico assegnato dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, la cattedra che si è liberata tornerà a disposizione dell’algoritmo: dovrà essere gestita cominciando dall’ultimo turno che è stato assegnato. Occorre, infatti, rispettare quanto stabilito dal comma 10 dell’articolo 12 dell’Ordinanza Ministeriale N. 112 del 6 maggio 2022: ‘Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12’.

 

In buona sostanza, se il docente che perde l’incarico di supplenza con clausola risolutiva ha già partecipato al turno di nomina da GPS, non potrà partecipare ai turni successivi. Potrà ricevere una nomina solamente dalle graduatorie di istituto.

Qualora il docente vincitore del concorso straordinario bis dovesse continuare con la supplenza che sta svolgendo (solamente nel caso in cui sussistano le condizioni dettate da alcuni USR) il posto accantonato potrà essere assegnato allo stesso docente che lo sta occupando con la clausola risolutiva, provvedendo alla modifica del contratto sino al 30 giugno. Se non dovesse arrivare ‘l’avente diritto’, il supplente potrà quindi continuare il proprio servizio sino al termine dell’anno scolastico.

Condividi questa storia, scegli tu dove!