Nuovo ordinamento professionale del personale ATA e valorizzazione dei DSGA
Il 1° dicembre 2022, alle 15.30, si è tenuto l’incontro di trattativa all’ARAN sul settore ATA.
L’ARAN ha sottoposto alle organizzazioni sindacali una bozza di testo che recepisce le proposte presentate il 17 novembre scorso
riguardo alla questione della valorizzazione dei DSGA e della soluzione contrattuale per i facenti funzioni.
Nello specifico, l’area dei coordinatori (ex area C) e dei DSGA sono state unite nell’“area dei funzionari e delle elevate qualificazioni” corrispondente all’attuale area D. L’incarico di elevata qualificazione a tempo indeterminato viene garantito agli attuali DSGA di ruolo fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, mentre con una norma di prima applicazione verrà regolato il passaggio a tale area da parte degli assistenti amministrativi facenti funzione DSGA, in deroga al titolo di studio specifico. Ciò consentirà agli stessi di entrare nella nuova area dei funzionari e di poter assumere incarichi triennali di elevata qualificazione da DSGA per la copertura dei posti liberi. Per ciò che concerne l’accesso dall’esterno al profilo di funzionario/elevata qualificazione restano fermi gli attuali requisiti culturali ovvero la laurea specialistica.
La sostituzione dei DSGA assenti fino a tre mesi sarà attribuita prioritariamente dall’area dei funzionari e in loro mancanza all’area degli assistenti amministrativi. In caso di assenze superiori a tre mesi l’ARAN ha riproposto la norma di incarico presso altre Istituzioni scolastiche (incarichi di reggenza).
Un’ulteriore valorizzazione della figura dei DSGA verrà operata attraverso l’incremento dell’indennità di direzione parte fissa.
Vediamo di seguito le prime reazioni dei Sindacati e delle Associazioni.
Per un approfondimento sulla situazione attuale, si legga “I profili del personale ATA in attesa del nuovo ordinamento professionale” in Sinergie di Scuola n. 124 – Dicembre 2022.
Il commento della FLC CGIL
Per la FLC Cgil, il modello proposto sembra essere quello che più si avvicina all’organizzazione delle scuole. Occorre però lavorare per inserire maggiori garanzie e tutele su alcuni aspetti, come la mobilità tra le sedi e i contenuti dell’incarico di elevata qualificazione.
Il passaggio all’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni e al sistema degli incarichi può essere considerata come misura risolutiva per il riconoscimento del lavoro assolto dai facenti funzione e al tempo stesso degli attuali DSGA di ruolo che diventano di diritto elevate qualificazioni. Occorre naturalmente ragionare sulla tipologia degli incarichi di elevata qualificazione, inserendo, ad esempio, anche l’attività di tutoraggio nei confronti dei neo assunti.
Per quanto riguarda le reggenze, il modello proposto va nella giusta direzione ma va garantito il pagamento dell’indennità di reggenza. Andrebbe previsto inoltre in via indicativa il criterio della viciniorietà delle sedi per l’individuazione dei destinatari.
Sul tema del passaggio tra le aree, tra i prerequisiti va inserita l’esperienza professionale maturata per almeno tre anni come DSGA che compensa la mancanza del titolo di studio specifico. Questo perché la norma di prima applicazione va finalizzata appunto al transito degli attuali facenti funzioni in Area D.
Altro aspetto importante da prendere in considerazione è il tema della mobilità. Il Sindacato ha chiesto di prevedere un meccanismo che continui a regolare la mobilità di questo personale, da devolvere comunque alla contrattazione decentrata nazionale (CCNI), mantenendo la possibilità per il personale di trasferirsi sui posti liberi alla fine dell’incarico triennale o in caso di perdita di posto per dimensionamento.
Accolta infine con favore la proposta dell’ARAN circa l’aumento dell’indennità fissa.
Il commento della CISL Scuola
La CISL Scuola ha evidenziato le notevoli differenze tra l’organizzazione delle istituzioni scolastiche e quella degli Enti Locali, a partire dal fatto che in ogni scuola sarà comunque prevista una sola figura di funzionario cui affidare la posizione di DSGA e quindi di elevata qualificazione. Sarebbe perciò più opportuno assegnare una sede di titolarità a tutto il personale della nuova area, compresi i funzionari, piuttosto che prevedere il sistema degli incarichi.
Qualora tale soluzione non risultasse praticabile, sarebbe comunque necessario individuare, in sede di disciplina della mobilità, soluzioni che consentano a chi riceve un incarico (presumibilmente triennale) di essere confermato sul posto che occupa, oppure la possibilità di partecipare comunque alle operazioni di mobilità.
La CISL Scuola ha inoltre sostenuto, ancora una volta, come nell’ambito delle risorse disponibili debba essere comunque soddisfatta la necessità di valorizzare il personale già oggi inquadrato nell’area D.
Il commento dell’Anquap
L’Anquao rileva che per i Direttori SGA si prospetta una grave regressione sul piano giuridico ed economico rispetto alle condizioni esistenti.
Il sistema di classificazione è profondamente diverso dagli altri Comparti e inventa ben due Aree dei Collaboratori di cui non si avverte esigenza alcuna. Prevede l’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione introducendo una disciplina di incarichi di durata triennale che renderà precaria la sede di lavoro dei Direttori SGA. Il conferimento dell’incarico viene assegnato all’USR sulla base di criteri e requisiti indefiniti. Se passa questa norma i Direttori SGA saranno in balia degli Uffici periferici del Ministero, magari sollecitati da eventuali “bizzarrie” dirigenziali.
L’Anquap ricorda che lo strumento giuridico dell’incarico è tipico delle categorie dirigenziali (anche dei DS) ma – e purtroppo – i Direttori SGA non sono dirigenti e – quindi – non debbono soggiacere a queste condizioni. Se poi l’intenzione dell’ARAN fosse quella di equiparare i DSGA ai DS, allora l’Agenzia dovrebbero essere adeguari tutti i restanti istituti regolatori del rapporto di lavoro, a partire dalla retribuzione che dovrebbe essere similare, per struttura e consistenza, a quella dirigenziale.
Per il trattamento economico dei DSGA si mantiene l’indennità di direzione, ma non si ipotizza alcun aumento della parte fissa e della parte variabile (che resta ferma agli importi del CCNL 25/7/2008). Si introduce in modo contraddittorio e surrettizio un trattamento economico omnicomprensivo e si pone un divieto assoluto (assurdo e incomprensibile) di compensi a carico di tutto il MOF.
L’Anquap è convinta che con le risorse già disponibili per la revisione dell’ordinamento professionale (circa 37 milioni di euro) e quelle del MOF (oltre 800 milioni di euro) sia possibile determinare un incremento di un certo rilievo per l’indennità di direzione: parte fissa ad almeno 3.000,00 euro annui (250,00 euro al mese) e parte variabile con importi rivalutati di almeno il 50% (dalla media attuali di € 3.750,00 annui si passerebbe ad € 5.625,00. Da € 312,50 mensili a € 486,75 mensili).
Si introduce una nuova disciplina della sostituzione del DSGA, con l’ipotesi di un incarico ad interim ad altro DSGA per assenze continuative superiori a tre mesi. L’incarico sarebbe conferito dall’USR con una retribuzione pari all’indennità di direzione solo parte variabile: insomma si pretende molto e si corrisponde l’elemosina, anche eliminando l’attuale indennità mensile di appena € 214,00.
Se proprio si deve ricorrere ad una similitudine di reggenza (come per i DS) allora si dovrebbe corrispondere un’indennità mensile fissa di € 500,00 con l’aggiunta dell’indennità di direzione parte variabile rivalutata (vedi passaggio precedente).
da sinergie di scuola