Nuovo reclutamento precari con servizio: cosa prevede il testo della riforma

La riforma del reclutamento dei precari con tre anni di servizio è definita in tre fasi: il Parlamento dovrebbe approvare il testo oggi.

Reclutamento precari con tre anni di servizio: come cambierà? La riforma del reclutamento oggi approda in Aula al Senato. Tra le misure che quasi certamente otterranno l’approvazione, c’è il percorso per gli insegnanti precari con servizio, che hanno la possibilità di accedere direttamente al concorso. Rispolveriamo il contenuto del testo, in attesa di avere la conferma dell’approvazione definitiva in tutte le sue parti.

Precari con servizio e reclutamento

Per i precari storici è previsto un percorso di reclutamento in 3 fasi. Ci riferiamo ai docenti che possiedono il titolo di studio necessario per l’accesso al concorso, e hanno svolto nei cinque anni precedenti, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso istituzioni scolastiche statali, di almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno 1 specifico (classe di concorso o tipologia di posto per la quale si concorre). Il loro percorso prevede:

  1. Partecipazione ad un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale.
  2. Contratto a tempo determinato e acquisizione di 30 crediti formativi con una prova finale abilitante (solo per chi non è già abilitato).
  3. Periodo di prova di un anno il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.

Le fasi del nuovo reclutamento

 

Fase 1: Concorso pubblico. I precari partecipano al concorso se in possesso dei seguenti requisiti:

Vediamo in cosa consistono le 3 fasi della nuovo percorso dedicato all’assunzione dei precari con tre anni di servizio:

  • laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso oppure di specifica abilitazione;
  • aver svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, nei 5 anni precedenti.

E’ prevista una riserva di posti nei concorsi per docenti, dedicata proprio agli insegnanti precari. Come riporta Orizzonte Scuola, fonti parlamentari dicono che tale riserva dovrà essere confermata e dovrebbe essere del 30%. Aspettiamo la pubblicazione definitiva del decreto per vere la certezza.

Fase 2: Contratto a tempo determinato – 30 CFU – acquisizione dell’abilitazione. Chi vince il concorso, e non è ancora abilitato all’insegnamento, sottoscrive un contratto annuale a tempo determinato. Inoltre, acquisisce 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario di formazione iniziale (costi a loro carico). Al termine di questo percorso, consegue l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. La prova finale del percorso universitario e accademico prevede una prova scritta e una lezione simulata, i cui contenuti saranno stabiliti con successivo decreto. Chi è già abilitato, salta il passaggio per ottenere l’abilitazione.

Fase 3: Anno di prova e valutazione finale. Chi ottiene l’abilitazione o era già abilitato prima del concorso, affronta il periodo annuale di prova in servizio, e se lo supera ottiene l’immissione in ruolo. Il superamento del periodo di prova in servizio, richiede lo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche. Saranno un test finale ed una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione, a consentire l’assunzione a tempo indeterminato.

Chi non supera il test finale oppure ottiene una valutazione negativa del periodo di prova in servizio, viene sottoposto ad un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile.

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