Nuovo taglio del cuneo fiscale 2023: messaggio INPSv

da infodocenti

Il messaggio n. 1932/2023 dell’INPS fornisce le istruzioni in merito al nuovo esonero contributivo previsto dal Decreto Lavoro.

L’INPS ha fornito le indicazioni riguardo il nuovo taglio del cuneo fiscale previsto dal decreto lavoro per gli stipendi dei lavoratori dipendenti. Ci riferiamo all’esonero contributivo che si traduce in un aumento del netto in busta paga, descritto dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023. Tramite la tramite il messaggio n. 1932 pubblicato il 24 maggio 2023, l’Istituto di Previdenza Sociale dà le istruzioni relative alla riduzione dei contributivi (in aggiunta a quella già introdotta dalla Legge di Bilancio).

Taglio cuneo fiscale: messaggio con istruzioni INPS

All’interno del messaggio INPS sul taglio del cuneo fiscale, troviamo il paragrafo “Determinazione della riduzione contributiva per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023” dove leggiamo in cosa consiste il nuovo esonero contributivo. “Come anticipato, l’articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, ha stabilito che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, è aumentato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Pertanto, alla luce della novella legislativa, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, il descritto esonero contributivo è riconosciuto:

  • nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
  • nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.”

La Manovra 2023 ha previsto un primo taglio del cuneo fiscale per l’anno in corso, introducendo una riduzione pari al:

  • 2 per cento per i lavoratori con retribuzione imponibile non superiore a 35.000 euro;
  • 3 per cento per i lavoratori con retribuzione imponibile non superiore a 25.000 euro.

Il decreto lavoro, approvato il 1° maggio, introduce un ulteriore taglio di 4 punti percentuali a partire dal periodo di paga di luglio e fino a fine anno. Pertanto, il taglio del cuneo fiscale raggiungerà il nuovo valore di:

  • 6 punti percentuali per i redditi inferiori a 35.000 euro;
  • 7 punti percentuali per i redditi inferiori a 25.000 euro.

Esonero contributivo e tredicesima

Il messaggio continua: ” Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto relativamente alla tredicesima mensilità – ovvero al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023 – l’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023 prevede espressamente che la novella legislativa non abbia effetti sul rateo di tredicesima. Pertanto, l’esonero in oggetto, in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, troverà applicazione:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.
  • Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima: nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12); nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12)”.

Poi si specifica che nelle ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate.

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