Obbligo vaccinale dei docenti. Sul controllo degli assenti non c’è consenso
La nota ministeriale 1927 del 17 dicembre sul controllo dell’obbligo vaccinale del personale scolastico contiene una serie dettagliata di indicazioni per accertare la posizione del personale scolastico sia esso presente in servizio sia assente.
“Ferme restando le indicazioni fornite in ordine alle modalità di controllo mediante piattaforma SIDI (nota 14 dicembre 2021, n. 1337/DPPR), il dirigente scolastico, senza indugio, procede pertanto alla verifica della regolarità della posizione vaccinale sia del personale presente in servizio che di quello assente e invita quanti non in regola con l’obbligo vaccinale a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito”, uno dei documenti comprovanti la regolarità della posizione.
A maggior chiarezza la nota a firma del Capo dipartimento Stefano Versari precisa che non rientra nella verifica solo il personale “il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare”.
Insomma non basta per il Ministero un’assenza ad esempio per ferie o indisposizione per evitare la verifica e la conseguente azione amministrativa. E’ forse un modo per prevenire “alla fonte” tentativi di dribblare l’obbligo vaccinale – anche per pochi giorni, magari per “scavallare” il periodo della chiusura natalizia – attraverso assenze “strategiche”?
La nota aggiunge che “Nei casi in cui la documentazione richiesta non pervenga entro il suddetto termine di cinque giorni, (…) i dirigenti scolastici ‘accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro’. La sospensione produce gli effetti ed ha la durata indicati nel medesimo articolo”.
La nota in questo modo sembrerebbe togliere dall’impaccio i dirigenti scolastici sul come comportarsi in caso di assenza oppure di rifiuto da parte del personale a ritirare la comunicazione scritta, come avvenuto nei giorni scorsi.
Tutto chiaro? A giudicare dalle prese di posizione sindacali sembra di no.
Intanto la nota ha carattere di indicazione (recita: “si forniscono di seguito i riscontri richiesti, a parere di questa Amministrazione”).
E’ la stessa ANP a dire NO al controllo del (super) Green pass sugli assenti: “riteniamo che sia in contrasto con la disposizione legislativa (art. 4-ter c. 2 del D.L. 44/2021, introdotto dall’art. 2 del D.L. 172/2021, ndr) l’estensione del controllo sul personale “assente dal servizio per legittimi motivi”.
Ancora più dura la Uil Scuola, che ritiene che “la nota sia illegittima in quanto va oltre il dettato legislativo” e afferma che “Nel caso in cui il Dirigente Scolastico, che deve attivare la procedura, procederà alla sospensione dal lavoro e dallo stipendio, occorrerà adire le vie legali con il supporto del nostro Ufficio legale”.
Ci mettiamo nei panni dei dirigenti scolastici da un lato (che di fronte a personale assente per ragioni diverse da quelle citate come eccezione dalla nota ministeriale 1927 del 17 dicembre devono decidere come agire) e di tutto il resto del personale dall’altro: come ci si deve regolare in caso di assenza per esempio per malattia?
Per quanto il Ministero abbia compiuto lo sforzo di fornire chiarimenti, se permangono interpretazioni così diverse, non può che passare dallo stesso Ministero una soluzione definitiva della questione. A meno di non lasciare la patata bollente nelle mani delle singole scuole.