OBBLIGO VACCINALE, SOSPENSIONE DELLO STIPENDIO E CAMBIO DELLE MANSIONI

OBBLIGO VACCINALE, SOSPENSIONE DELLO STIPENDIO E CAMBIO DELLE MANSIONI

 L’obbligo vaccinale per il personale scolastico è in vigore da ieri, 15 dicembre. Tanti però sono ancora i dubbi e le incertezze da parte dei lavoratori del mondo della scuola su vari temi. Ad esempio, il personale scolastico non vaccinato che per qualunque motivo non sta prestando servizio, potrà essere sospeso dal ricevere lo stipendio? A rispondere al quesito, nel corso della puntata della Tecnica della Scuola live, il prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica.

“Il Ministero nelle sue note non ha trattato particolari casi come quello delle malattie. Per quanto riguarda chi si trova in congedo già prima del 15 dicembre o a partire dal 15 dicembre in poi, dunque congedi parentali, congedi straordinari per la 104, situazioni di dottorato di ricerca, chi è sospeso per motivi di congedo e dunque non presta servizio nella scuola, non arrecando problematiche di carattere normativo, non può essere né contagiato e né contagiare non essendo dentro la scuola, anche se non vaccinato non avrà la sospensione dello stipendio che dunque correrà regolarmente. Questo è importante dirlo perché nella nota del 7 dicembre del Ministero si specificano casi come il congedo parentale, il congedo straordinario o la questione del dottorato di ricerca. Invece chi va in malattia non è sospeso dal servizio, si trova in uno stato temporale di malattia e dunque non può avviare la vaccinazione, perché è chiaro che se il soggetto si trova in stato di malattia sicuramente avrà un giusto e motivato impedimento di poter affrontare nell’immediato la vaccinazione”.

“Però sul caso della malattia non è stato specificato niente di come il dirigente scolastico si deve comportare. Ci sono stati comportamenti difformi da scuola a scuola, con dirigenti scolastici che hanno avvisato e controllato la situazione vaccinale e hanno richiesto la regolarizzazione di questa, almeno a livello di documentazione. Va da sé che passano cinque giorni per chi è in servizio a dare una risposta. Non si capisce se per chi è in malattia valgono i cinque giorni come per chi è in servizio oppure cinque giorni dovrebbero scattare dal momento del rientro in servizio. Ciò è stato richiesto, ci sono note sindacali che richiedono chiarimenti sulla specifica materia della malattia e dunque si attenderà in breve tempo una risposta per avere almeno chiarezza della procedura per i casi di malattia”.

“Scatta anche da parte di alcuni ds ma anche del cittadino comune il sospetto che possano essere malattie non veritiere ma solo per sfuggire a un obbligo di legge. È chiaro che è molto difficile poi dal punto di vista del controllo, solo il medico fiscale può dire se la malattia è vera e dunque va ad impedire la regolare vaccinazione. Poi c’è il caso delle persone che non si possono vaccinare ma non per volontà loro ma perché hanno delle patologie tali che hanno l’esonero dal vaccino. Per costoro che vengono assegnati ad altri compiti per non avere il contatto con gli studenti non viene modificato il contratto, viene cambiata la mansione. Può cambiare il profilo, può cambiare il compito, però a livello di punteggio, a livello giuridico, rimangono le norme contrattuali del profilo per il quale si è stati assunti. Dunque se io sono docente e sono esonerato dal vaccino (dovevo fare il docente ma vengo dirottato a fare altro, per esempio occuparmi della biblioteca) però corre il punteggio per il contratto e per la classe di concorso per cui avevo avuto quell’incarico. Dal punto di vista economico e dal punto di vista giuridico l’incarico non muta, muta la mansione”.

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