Percorsi abilitanti 30, 36 e 60 CFU: info tecniche

di Marinella, dalla Gilda degli insegnanti di Genova, 23.4.2024.

 

É stato pubblicato sul sito del MIUR il decreto n. 621 del 22 Aprile 2024 relativo all’attivazione dei percorsi abilitanti insieme al connesso decreto n. 620 che disciplina la riserva di posti.

Decreto di autorizzazione

Il decreto detta disposizioni concernenti l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico- pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024, nonché l’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila.

Posti autorizzati

I posti autorizzati per i percorsi accreditati sono indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. Complessivamente sono 51.753 i posti disponibili per i percorsi.

Il fabbisogno fornito dal Ministero dell’istruzione e del merito, espresso su base regionale e per classe di concorso, è stato rapportato all’offerta formativa presentata dalle Istituzioni universitarie e accademiche. L’autorizzazione finale è stata poi calcolata aggiungendo un ulteriore margine di posti al fine di garantire la selettività delle procedure concorsuali.

Offerta formativa

L’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM è articolata come segue:

  1. percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all’art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023;
  2. percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4-bis e dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023;
  3. percorso universitario o accademico di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023;
  4. percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023;
  5. percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023.

Modalità di ammissione

Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.

Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi eccedano i posti autorizzati, i criteri per l’accesso ai suddetti percorsi sono individuati all’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Riserva di posti del 45%

Per l’anno accademico 2023/2024 è prevista una riserva di posti a favore di:

  • Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione nei cinque anni precedenti
  • Coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria (concorso straordinario BIS).

Per l’a.a. 2023/2024 la quota di posti è nella misura del 45% dei posti autorizzati per ogni percorso da 60 CFU/CFA. Per il secondo e terzo ciclo la riserva di posti sarà del 35%.

Nell’ambito della suddetta quota di riserva, il 5% è destinato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni. Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5 per cento fossero inferiori al numero di posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva.

Qualora le domande di ammissione dei candidati beneficiari della riserva eccedano i posti riservati, i criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato A del predetto decreto ministeriale.

Svolgimento e durata dei percorsi abilitanti

I percorsi di formazione iniziale sono svolti con modalità di erogazione convenzionale. Per l’anno accademico 2023/2024 i percorsi possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, e in ogni caso in misura non superiore al 50% del totale.

Riconoscimenti crediti pregressi

Ai fini del conseguimento dei 60 CFU o CFA possono essere riconosciuti

  • 24 CFU o CFA conseguiti sulla base del previgente ordinamento, ferma restando la necessità di acquisire almeno 10 CFU o CFA di tirocinio diretto.
  • I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il Profilo del DPCM definito all’allegato A, possono essere riconosciuti secondo le linee guida di cui all’allegato B al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.

Secondo le Linee Guida si possono far riconoscere:

  • Al massimo 12 CFU per l’area di scienze dell’educazione e didattiche disciplinari
  • al massimo 5 CFU per il tirocinio
  • eventuali CFU per il dottorato

Accesso alla prova finale

Per l’accesso alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70% per ogni attività formativa.

Classi di concorso accorpate

I docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso.

Costi

Il DPCM 4 agosto 2023 stabilisce un costo massimo pari a:

  • 2.500 euro per i corsi da 60 CFU.
  • 2.000 per gli studenti che frequentano i corsi contemporaneamente all’iscrizione al percorso della laurea magistrale.
  • 2000 euro massimo anche per i docenti che vogliono conseguire un’ulteriore abilitazione con i corsi da 30 CFU, per gli specializzati sostegno che si intendono conseguire l’abilitazione su materia e per i docenti che dopo il concorso dovranno completare la propria formazione con i 30 CFU nell’anno di prova con contrato a tempo determinato.
  • I costi massimi posti a carico dei partecipanti alle prove finali dei percorsi di formazione iniziale sono pari a euro 150

Il decreto di attivazione precisa ulteriormente che il costo massimo complessivo per chi partecipa ai percorsi di formazione da 30 CFU pre-concorso (lettera C) e completa gli ulteriori 30 CFU post-concorso, non può superare nel complesso l’importo di euro 2.500.

Frequenza contemporanea

Per l’a.a. 2023-2024 è consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con VIII ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative.

Attività di tirocinio

Per l’acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio è previsto un impegno in presenza nei gruppi-classe pari a 12 ore.

Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, di cui all’art. 10 del DPCM 4 agosto 2023, i Centri si avvalgono di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di tutor coordinatore presso i Centri e di tutor tirocinanti nelle istituzioni scolastiche. La disciplina è definita dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze, del 28 dicembre 2023, n. 256;

In sede di prima applicazione per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, ai fini della definizione dell’elenco regionale delle Istituzioni scolastiche sedi di tirocinio si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012.

Conseguimento di ulteriori abilitazioni

L’avvio dei percorsi di formazione di cui all’art. 13 del DPCM 4 agosto 2023 è autorizzato dai decreti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale.

Le istituzioni avviano i percorsi in parola, esclusi dal livello sostenibile, stabilendo i contenuti dei 30 CFU o CFA necessari all’abilitazione, nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento, sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti, le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel Profilo di cui all’allegato A del DPCM 4 agosto 2023.

I suddetti percorsi saranno svolti dalle istituzioni universitarie e accademiche anche mediante modalità telematiche sincrone.

Il riconoscimento delle pregresse abilitazioni e specializzazioni conseguite all’estero da parte del competente Ministero dell’istruzione e del merito, dovrà essere presentato dal candidato al momento dell’iscrizione.

Titoli esteri

I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero, sono ammessi a partecipare ai percorsi di formazione, previa presentazione del titolo direttamente presso l’istituzione di interesse, che lo valuterà ai fini dell’ammissione, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università e nelle istituzioni AFAM italiane.

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