Permessi per il collaboratore scolastico con disabilità
Un collaboratore scolastico, portatore di handicap in situazione di gravità di cui all’art. 3 comma 3, chiede la fruizione di numero 2 ore di permesso giornaliero. Il suo orario è di 6 ore per 36 ore/sett.
Considerato che il CCNL 2016/18 all’art. 32 comma 1, stabilisce per il personale ATA il limite di 18 ore mensili fruibili, mentre la circolare INPDAP del 9/12/2002 n. 33 stabilisce che il lavoratore ha diritto a 2 ore di permesso retribuito per ogni giornata lavorativa del mese, cosa dobbiamo concedere?
I lavoratori disabili in situazione di gravità possono beneficiare in alternativa di:
- permessi orari retribuiti (art. 33 c. 2 L. 104/92) rapportati all’orario giornaliero di lavoro, che consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore;
- tre giorni di permesso mensile (art. 33 c. 3 L. 104/92), anche frazionabili in ore. Nel caso del personale ATA, il CCNL Istruzione 2018 prevede appunto che “I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili”. Si precisa che i 3 giorni di permesso (o le 18 ore) spettano anche al lavoratore che assiste il disabile, mentre non può fruire delle 2 ore giornaliere come il lavoratore con handicap.
Quindi, nel caso del quesito, il lavoratore disabile può scegliere se fruire delle 2 ore giornaliere o, in alternativa, dei 3 giorni (equivalenti a 18 ore) mensili.