Permessi per motivi personali, la narrazione dell’ANP ed i fatti

di Roberto Bosio, InfoDocenti.it

Tanti hanno detto e scritto dell’ordinanza della Corte di Cassazione 12991 del 13 maggio 2024 – potete farvi anche voi un’opinione, perché potete scaricarla cliccando sul link in fondo al post. L’unica premessa che faccio è che la Cassazione ha una funzione funzione nomofilattica in quanto assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.

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Cosa dice la sentenza

L’ordinanza ribadisce i criteri che regolano “il diritto a tre giorni di permesso retribuito” – il virgolettato è del testo della Cassazione. Non basta una motivazione generica come la necessità di accompagnare la moglie fuori Milano. Il diritto è “subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione”, e che “rifletta l’esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l’indisponibilità a rendere la prestazione”.

Al Dirigente scolastico non viene attribuito alcun potere discrezionale, deve compiere “un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze”, ovvero può rigettare la richiesta solo se a causa di questa assenza non può assicurare la regolarità del servizio. In questo caso il giudice non si è pronunciato sul rifiuto del permesso del DS, perché c’era il problema originario della motivazione generica.

La narrazione dell’ANP

L’ANP si lancia in un’interpretazione a senso unico che ha scarsa aderenza a quanto scritto nell’ordinanza (che ovviamente si guarda bene dall’allegare). Il Dirigente scolastico può “decidere se concedere o no il permesso” – il giudice non scrive nulla che possa legittimare questa affermazione, e l’articolo 15 del CCNL non fa alcun riferimento alla potestà di negare questo permesso in mano al DS.

Nelle righe successive si fa un salto mortale triplo, perché non si vuole “conculcare” – ovvero calpestare – “un diritto del dipendente”, ma nei fatti lo si fà perché bisogna contemperarlo “con l’effettività del diritto all’istruzione, costituzionalmente garantito” – e in questo modo si apre la strada alla sua sistematica negazione perché se il docente sta un giorno a casa si potrebbe negare il diritto all’istruzione…

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