Permessi retribuiti per formazione: chi ne usufruisce? Quanti docenti possono parteciparvi negli stessi giorni? Normativa

Di

Lara Sardi scuolainforma

La formazione è un diritto per il personale scolastico, così come stabilisce l’art. 64 del CCNL, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. Tante sono le proposte formative a cui ogni anno docenti e ATA possono prendere parte: tra qualche giorno, ad esempio, si svolgerà in Sicilia, a Catania, FieraDidacta Italia, il più importante evento fieristico nazionale dedicato al mondo della scuola e dell’università: proprio in merito a questo importante circostanza ci chiediamo quanti docenti possono richiedere permessi retribuiti per la formazione negli stessi giorni e per la stessa occasione.

Riferimenti normativi per la fruizione dei permessi retribuiti per la formazione

Come detto sopra, l’art. 64 del CCNL 29.11.07 norma i permessi retribuiti per la formazione del personale scolastico. Al comma 5 stabilisce che: “Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche”.

Il comma 6 stabilisce che è compito del Dirigente Scolastico assicurare un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione del personale scolastico, docente e ATA, di ruolo e a tempo determinato. Il comma 7 aggiunge che la fruizione dei 5 giorni e l’adattamento dell’orario di servizio sono un diritto anche per chi partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione:  in questo caso, però, non è possibile cumularli con i permessi previsti dal comma 5.

criteri per poterne usufruire

Il comma 13 dello stesso articolo afferma che “A livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce un’informazione preventiva sull’attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per la formazione”; e l’art 6/2 lettera d che “Sono materie di informazione preventiva annuale i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento”.

Pertanto, il diritto del personale alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento dovrà comunque concordare con eventuali criteri di fruizione stabiliti in sede di contrattazione decentrata. Ad es. tra questi criteri si può prevedere la concessione del permesso prioritariamente per attività di formazione previste e coerenti con il PTOF; se per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di partecipazione  in tutto o in parte coincidenti, si darà priorità al docente ad attività di formazione su contenuti disciplinari o d’area disciplinare, successivamente a chi deve completare attività di formazione iniziate nell’a.s. precedente, poi a chi presenta domanda per la prima volta o a chi la presenta prima.

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