Precari assunti e licenziati ogni anno, la Cassazione conferma che non si può
Sul precariato scolastico i tribunali cominciano a tenere conto della importante sentenza del 13 gennaio scorso della Corte di Giustizia europea: il parere dei giudici di Lussemburgo sulla causa 282/19, rimessa dal Tribunale di Napoli, che ha di fatto condannato l’abuso dei contratti a termine per i docenti di religione, sta producendo quella giurisprudenza, come si dice in gergo, che in Italia non è mai stata chiara.
L’importante parere della Corte di Giustizia europea
La Corte europea aveva stabilito che l’idoneità diocesana e la conseguente revoca anche se attuati nel rispetto del Concordato, non costituiscono una ragione oggettiva per perpetrare nel tempo determinato anche per decenni.
Quindi, i giudici europei nemmeno hanno giustificano il ricorso al 30% “fisso” di supplenti (gestiti in modo diretto dalla Cei) nella disciplina.
Come pure aveva riscontrato la poca compatibilità delle continue assunzioni e licenziamenti di diverse migliaia di precari di Religione con i contenuti dell’articolo 267 del Trattato dell’Unione.
Ora, quella presa di posizione potrebbe avere influito non poco su due nuove sentenze della Cassazione (la n. 22260 e n. 22261 del 14 luglio 2022), che hanno respinto il ricorso presentato dal ministero dell’Istruzione sulla materia, contro due sentenze della Corte d’Appello di Firenze che aveva dato ragione ai legali Snadir promotori dei ricorsi.
Le due puntualizzazioni della Cassazione
Le sentenze, scrive il sindacato guidato da Orazio Ruscica, ribadiscono due questioni di estrema rilevanza.
La prima è l’attestazione di idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano – che, come già dichiarato dalla CGUE, “opera sia nella fase genetica del rapporto che nella fase funzionale” – ha carattere permanente, pertanto non può essere indicata come causa e giustificazione del susseguirsi dei contratti a tempo determinato.
La seconda questione è che le quote di organico (il 70% del totale delle cattedre e il rimanente 30% attribuite con incarico annuale) possono motivare l’uso dei contratti a termine ma non l’abuso di essi; pertanto non può ritenersi “illimitata la possibilità di utilizzare il contratto a tempo determinato”.
Il giudice ha anche fatto notare che i precari ricorrenti hanno superato tre anni di incarico e che, sottolinea il sindacato, “quasi sempre questi tre (e più) anni di servizio sono prestati nella medesima sede scolastica, elemento che, ulteriormente, apre ad una presunzione di stabilità del posto di lavoro”.
È un’ulteriore conferma, per la Cassazione, che il vento sta cambiando perché prospetta una “elaborazione giurisprudenziale e normativa” con “un ventaglio di possibili reazioni, che vanno dalla trasformazione ipso iure in rapporti a tempo indeterminato, alla stabilizzazione mediante procedure straordinarie destinate ai precari o infine al risarcimento del danno”.
La battaglia legale continua
“Sono esattamente queste due ultime strade che lo Snadir sta percorrendo – dice il suo leader Orazio Ruscica – : la procedura straordinaria e il risarcimento per l’ingiusta e prolungata condizione di precariato. Il nostro sindacato ha saputo vedere lontano e perseguire gli obiettivi giusti”.
Va anche ricordato che la violazione della clausola 5 della direttiva comunitaria 1999/70 non riguarda solo i 15mila docenti precari di Religione cattolica, il cui unico e ultimo concorso è addirittura del 2003 con alcune centinaia di vincitori ancora da assumere ma un numero ben superiore (dieci volte tanto!) di docenti, sempre con almeno 36 mesi di servizio alle spalle, che insegnano su cattedra comune.
Cosa potrebbe accadere in futuro?
Un particolare non da poco, perché se dovesse passare la linea dell’assunzione automatica dei precari cosiddetti storici, come chiede da oltre due decenni l’Unione europea, allora tutta la “partita” del nuovo reclutamento andrebbe ad essere letteralmente stravolta: il 50% delle immissioni in ruolo su posto vacante destinato a chi è in graduatoria, infatti, verrebbe ingolfato da un vero e proprio esercito di candidati. Al punto che servirebbe, per gestire la situazione, un corposo contingente tutto per loro.
Una prospettiva che, ricordiamo, negli ultimi quattro anni è stata fortemente osteggiata dal M5s, primo partito di Governo, per il quale le assunzioni nella scuola vanno fatte esclusivamente passando per i concorsi pubblici (come del resto prevede la legge). Poi ci sono le eccezioni…