Prof precari da trattare come quelli già di ruolo

Il Sole 24 Ore

L’Accordo europeo sul lavoro a tempo determinato mira a impedire che un rapporto di impiego a tempo determinato venga utilizzato da un datore di lavoro per privare il lavoratore di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato.

 

Per la Corte di cassazione (ordinanza 22640/2024) in virtù del principio eurounitario di non discriminazione, i docenti a tempo determinato della scuola pubblica hanno diritto, a parità di condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello del personale assunto come prof con contratto a tempo indeterminato e alla conseguente ricostruzione della loro carriera agli effetti economici.
Ciò determina la condanna dell’amministrazione scolastica a provvedere ai relativi adeguamenti retributivi e a corrispondere le differenze stipendiali riconosciute dal contratto in base all’anzianità maturata; senza che dall’importo possano essere detratte le somme già percepite a titolo di indennità per ferie non godute e di indennità di disoccupazione.

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L’Accordo europeo sul lavoro a tempo determinato mira a impedire che un rapporto di impiego a tempo determinato venga utilizzato da un datore di lavoro per privare il lavoratore di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato. In particolare la clausola 4 dell’Accordo vale a prevenire abusi della contrattazione e a garantire eguale trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato – salvo ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato – e va letta alla luce del principio per cui il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato solo con riferimento alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili.

 

 

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