Proroga contratti supplenza Covid, chiarimenti Uil Scuola su disposizioni Ministero

Contratti supplenza organico Covid, docenti e personale ATA: chiarimenti Uil Scuola Marche sulle disposizioni riguardanti la proroga.

Proroga contratti supplenza Covid per il personale docente e Ata, come è noto, la Circolare del Ministero dell’Istruzione, pubblicata lo scorso 28 dicembre (la N. 1376) ha disposto la ‘possibilità di prorogare il termine di scadenza di tutti i contratti a tempo determinato, riferiti sia al personale docente che al personale ATA, sino al termine delle lezioni entro i limiti delle risorse appositamente stanziate (pari a 400 milioni di euro)’, secondo quanto indicato dall’art. 1, comma 326, del disegno di Legge avente come oggetto il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

Nelle ultime ore, però, stanno arrivando diverse segnalazioni in merito a presunti comportamenti ‘discrezionali’ operati da alcune scuole in merito alla proroga dei contratti. A questo proposito, Uil Scuola Marche ha emesso una nota informativa, all’interno della quale vengono forniti dei chiarimenti.

Contratti supplenza organico Covid, docenti e personale ATA: chiarimenti sulla proroga

Uil Scuola Marche ha sottolineato come continuino a pervenire alla Segreteria quesiti in merito all’applicazione del suddetto comma 326 della Legge N. 234 del 30 dicembre 2021, meglio nota come Legge di Bilancio 2022.
Il sindacato ribadisce come questa disposizione, secondo il loro giudizio, vada applicata nel senso che tutti i contratti in essere debbano essere prorogati, a prescindere dal fatto che si riferiscano a personale docente oppure ATA, con l’unico limite delle risorse finanziarie disponibili.

Si precisa che, almeno per il momento, la proroga debba essere disposta sino al prossimo 31 marzo 2022, con decorrenza 31 dicembre 2021, per poi essere ulteriormente prorogata sino al termine delle lezioni.
Uil Scuola Marche, spiegando che si tratta di una misura disposta per contenere l’emergenza epidemiologica, non ritiene possibile l’esercizio, da parte del Dirigente Scolastico, di un potere discrezionale di scelta, ‘visto il prevalente interesse pubblico della tutela della salute, sia dei dipendenti che degli studenti frequentanti la scuola, che il Parlamento ha inteso tutelare’.

 

La disposizione, quindi, riguarda tutti i titolari dei contratti di lavoro scaduti. Anche il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi – conclude la nota – si è espresso nello stesso senso in occasione dell’incontro tenutosi con le Organizzazioni Sindacali.

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