Pubblicato il Decreto sui percorsi abilitanti 60 e 30 CFU
La Tecnica della scuola
Modalità di ammissione, domanda di partecipazione, criteri di accesso in caso di eccedenza di domande, graduatoria di merito e valutazione dei titoli esteri.
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Decreto-Ministeriale-n.-156-del-24-02-2025
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Decreto-Ministeriale-n.-156-del-24-02-2025-Allegato-A. Decreto di ripartizione dei posti
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Decreto-Ministeriale-n.-156-del-24-02-2025-ALLEGATO-B. Tabella di valutazione dei titoli
Il MUR ha pubblicato il decreto ministeriale n. 156 del 24-02-2025 che stabilisce le disposizioni per l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti delle scuole secondarie per l’anno accademico 2024/2025. Le modalità di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per i docenti, come specificato nel decreto, prevedono diversi aspetti cruciali.
L’offerta formativa è articolata in:
- Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA.
- Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA.
Le modalità di ammissione ai percorsi sono specificate nell’allegato B del decreto. Qualora le domande di ammissione eccedano i posti autorizzati, i criteri di accesso sono quelli indicati nell’allegato B.
I percorsi di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche sincrone, anche in deroga al limite del 50% del totale.
Le modalità di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per i docenti, come specificato nel decreto ministeriale per l’anno accademico 2024/2025, prevedono diversi aspetti cruciali.
Domanda di partecipazione: Ogni candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.
Criteri di accesso in caso di eccedenza di domande (60 CFU/CFA):Qualora le domande di ammissione ai percorsi abilitanti di formazione iniziale (60 CFU/CFA) superino i posti autorizzati, i criteri per l’accesso sono individuati nell’allegato B del decreto. Si applicano inoltre le disposizioni sull’accesso previste dal decreto ministeriale del 24 febbraio 2025, n. 148, relative alla riserva di posti. Se le domande dei candidati beneficiari della riserva eccedono i posti riservati, si applicano i criteri specificati nell’allegato A del decreto ministeriale n. 148.
Criteri di accesso in caso di eccedenza di domande (30 CFU/CFA):Qualora le domande di ammissione ai percorsi preordinati all’acquisizione dei 30 CFU/CFA eccedano i posti autorizzati e riservati, i criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato A del decreto ministeriale del 24 febbraio 2025, n. 148.
Ammissione in base alla graduatoria di merito: In tutti i casi in cui si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, i candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Valutazione dei titoli esteri: I candidati in possesso di un titolo di studio non abilitante conseguito all’estero sono ammessi a partecipare ai percorsi di formazione, previa presentazione del titolo direttamente all’istituzione di interesse. L’istituzione valuterà il titolo ai fini dell’ammissione, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università e nelle istituzioni AFAM italiane.
Rettifiche di errori materiali e eventuali errata corrige relativi al decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’università e della ricerca.
È richiesta una percentuale minima di presenza del 70% per ogni attività formativa per l’accesso alla prova finale.
Fino al 31 dicembre 2025, per i posti di insegnante tecnico pratico rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Per l’acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio è previsto un impegno in presenza nei gruppi-classe pari a dodici ore.
I percorsi di completamento sono erogati dalle università e dalle istituzioni AFAM che abbiano percorsi già accreditati nell’ a.a. 2023/2024 o che siano in attesa di accreditamento per l’a.a. 2024/2025.
I percorsi di cui all’art. 13 del DPCM, esclusi dal livello sostenibile, possono essere attivati dalle Istituzioni che abbiano già ottenuto l’accreditamento nell’ a.a. 2023/2024, o dalle Istituzioni che hanno presentato dei percorsi che abbiano ottenuto l’accreditamento per l’a.a. 2024/2025.
I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero, sono ammessi a partecipare ai percorsi di formazione, previa valutazione del titolo da parte dell’istituzione di interesse.