Decreto Sostegni bis pubblicato in Gazzetta: aggiunta una classe di concorso STEM. Tutte le novità sui concorsi scuola
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Sostegni bis con alcune novità per quanti riguarda i concorsi scuola. Innanzitutto le quattro classi di concorso STEM della scuola secondaria di secondo grado che a breve potranno svolgere il concorso ordinario, diventano cinque. Viene compresa la classe di concorso per la secondaria di I grado di Matematica e Scienze (A28) che prevede 3124 posti.
E le novità non finiscono qui. E’ stato previsto che tutte le prove che si svolgeranno per i concorsi già banditi faranno riferimento ai programmi di esame che sono nella tabella A dei concorsi Infanzia e Primaria e nella tabella E dei concorsi secondaria. Per la classe di concorso A28 che va ad aggiungersi alle 4 classi di concorso STEM, 20 quesiti verteranno su matematica, altri 20 su scienze. La prova durerà 100 minuti.
Altra novità: nel decreto Sostegni bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale non si parla più del termine del 31 agosto, ma di quello del 30 ottobre come limite massimo per le nomine delle classi STEM. Si precisa anche che nel frattempo se su quei posti sono state effettuate nomine di supplenza, la nomina si interrompe per far entrare il titolare.
Parleremo dei concorsi scuola riformati nella puntata di oggi, 26 maggio, alle ore 15.00, de “L’ora di buco, storie di vita scolastica”, la trasmissione radiofonica di Tuttoscuola su Radio Cusano Campus. Interverrà la segretaria Cisl Scuola, Maddalena Gissi e il nostro Sergio Govi proverà a rispondere alle domande degli ascoltatori relative ai concorsi. Seguici in diretta dalle 15.00 alle 16.00 su RadioCusano Campus on air su https://www.tag24.it/ e 89.1 FM. Intervieni in diretta: invia i tuoi messaggi WhatsApp al 334 9229505
Di seguito il testo del decreto Sostegni bis che fa riferimento ai concorsi scuola (art. 59 del decreto legge 73).
Art. 59. Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente.
1. Con riferimento all’anno scolastico 2021/2022, i posti di tipo comune e di sostegno nell’organico dell’autonomia sono destinati, nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle immissioni in ruolo da disporre secondo la legislazione vigente, fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti.
2. Per il medesimo anno scolastico 2021/2022 è incrementata al 100% la quota prevista dall’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da destinare alla procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo. Per lo stesso anno scolastico èi incrementata al 100% la quota prevista dall’articolo 4 comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 da destinare alla procedura di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo.
3. La graduatoria di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e’ integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo.
4. In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che, contestualmente:
a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;
b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 e’ proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.
6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7.
7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare e’ superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio.
8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.
9. Con decreto del Ministro dell’istruzione, con riferimento alla procedura di cui al comma 4, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7, le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova. Ai componenti della commissione nazionale non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell’articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449,in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalità semplificate:
a) in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, sostenimento e superamento di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonchè sull’informatica e sulla lingua inglese. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
b) prova orale;
c) valutazione dei titoli;
d) formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso;
Con decreto del Ministero dell’istruzione sono apportate tutte le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da quanto sopra previsto, fermo restando i programmi concorsuali, senza che ciò comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione. Con decreto del Ministro dell’istruzione sono altresì disciplinate le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio.
Con decreto del Ministro dell’istruzione da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con le riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono disciplinati, nell’ambito del percorso di formazione prova di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le attività formative, le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l’osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all’esaurimento della graduatoria di cui al comma 10, lettera d), nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente per i concorsi ordinari. I candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e dell’elevato numero dei posti vacanti e disponibili, le procedure concorsuali ordinarie gia’ bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella seguente Tabella A, e per il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le modalità di cui al comma 15.
Per le classi di concorso e tipologie di posto di cui al comma 14 la procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalità:
a) unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese.
La prova, computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso, 5 sull’informatica e 5 sulla lingua inglese. Per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe di concorso A028 – Matematica e scienze i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell’ambito delle scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali.
Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.
La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.
b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso. La procedura di cui ai commi 14 e 15 non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione alla procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso interessate. Con decreto del Ministero dell’istruzione sono apportate le eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso necessari all’espletamento delle procedure di cui ai commi 14 e 15. La redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, e’ assegnata con affidamento diretto ad una o più università. Parimenti i servizi logistici e informatici necessari per lo svolgimento di detta prova scritta sono assegnati direttamente anche a soggetti in house rispetto al Ministero dell’istruzione. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura che provvede entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’avviso di convocazione per la prova scritta. E’ possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale della prova orale, ferma restando l’unicità del presidente, a fronte di gruppi di candidati superiore a 50.
Al presidente ed ai componenti e al segretario delle commissioni che concludono le operazioni concorsuali redigendo la graduatoria entro il 31 luglio 2021 e’ riconosciuto un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a due volte il compenso base previsto dall’articolo 2, comma 1, numero 3), comma 2 e comma 3, nonché dall’articolo 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020. Con decreto del Ministro dell’istruzione sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare la congruità e l’equivalenza dei quesiti, di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale.
17. Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14 sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all’esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022 si applica la decorrenza dei contratti prevista dall’articolo 58, comma 1 lett. b). Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui al comma 14, la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso, anche in deroga al secondo periodo del comma 13.
Ai fini di quanto previsto nel periodo precedente i posti delle predette procedure concorsuali ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili nei limiti individuati da un decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le pubblica amministrazione. Con decreto del Ministero dell’istruzione si provvede, altresì, alla riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle procedure di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal comma 16, pari a euro 7.684.000 per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77. Con ordinanza del Ministro dell’istruzione sono definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, relativi alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico fino al 31 dicembre 2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All’articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159: 1) al comma 9, lettera g) i punti 2) e 3) sono soppressi; 2) il comma 13 è abrogato.