Ricorso avverso provvedimento di esclusione dalle GPS: la competenza è del giudice ordinario [Sentenza]
da orizzonte docenti
Con la sentenza n. 3188/2023 il TAR Lazio si è pronunciato in materia di graduatorie del personale scolastico relativamente alla richiesta di l’annullamento, del decreto a firma dirigenziale con il quale la ricorrente veniva esclusa dalle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nella scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso A027 (“matematica e fisica”).
La determinazione contestata è motivata sulla scorta del fatto che la laurea in ingegneria, posseduta dalla ricorrente, non risulta essere ricompresa tra i titoli di accesso per tale classe di concorso da parte della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 19 del 2016, col quale è stato emanato il regolamento per la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso, in ossequio a quanto stabilito a monte dalla D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008.
Per tale ragione, unitamente al provvedimento di depennamento, parte ricorrente ha esteso la sua impugnativa anche agli atti presupposti, ossia all’O.M. n. 112 del 2022, con cui è stata disciplinata la formazione delle GPS, e al richiamato regolamento del 2016.
Il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla domanda di annullamento rivolta al provvedimento di esclusione dalle GPS, essendo quest’ultimo un atto adottato dalla pubblica amministrazione in qualità di datore di lavoro, con discendente giurisdizione ordinaria in materia, mentre la domanda di annullamento proposta avverso l’O.M. n. 112 del 2022 unitamente al D.P.R. n. 19 del 2016 è manifestamente irricevibile in quanto presentata oltre il termine decadenziale previsto per l’impugnazione degli atti amministrativi.
La giurisdizione del giudice amministrativo deve intendersi, pertanto limitata alla sola conoscenza di profili di illegittimità degli atti ministeriali (decreti/ordinanze) che disciplinano la loro formazione, ove questi siano in grado di ledere in via immediata la sfera giuridica dei privati, rientrando nella giurisdizione ordinaria le rimanenti questioni relative alla costituzione e alla gestione degli anzidetti elenchi graduati, nell’ambito delle quali a venire in rilievo sono dei poteri di natura privatistica esercitati dalla p.a. con funzioni proprie del datore di lavoro.
sent tar