Ricorso per abolizione Green pass, Tar: inammissibile, nessuna sospensiva. Al momento resta obbligo per docenti e Ata e le “assenze saranno ingiustificate”
Green pass per docenti e Ata, c’è anche l’ok del Tar del Lazio che ha rigettato la richiesta di blocco presentata in merito al provvedimento del governo varato lo scorso 6 agosto. Per i giudici nessuna sospensione cautelare urgente – ma anche una preliminare ipotesi di “palese inammissibilità” del ricorso – del decreto legge con il quale il 6 agosto scorso è stato previsto che tutto il personale scolastico e universitario dovrà possedere e sarà tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19.
Stessa cosa per la disposizione secondo la quale il mancato rispetto di tale obbligo sarà considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro sarà sospeso.
Il giudice, premettendo che “forma oggetto di impugnazione un atto normativo con valore e forza di legge adottato dal governo” e che dello stesso è prevista l’entrata in vigore a decorrere dal prossimo primo settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021″, ha considerato che “la natura dell’atto impugnato, ascrivibile al novero delle fonti normative primarie, determina l’inammissibilità del ricorso, non consentendo l’ordinamento – in virtù del principio di separazione dei poteri – l’impugnazione diretta di atti aventi forza di legge, ed essendo il processo amministrativo volto unicamente alla contestazione di atti amministrativi, ivi inclusi quelli generali aventi natura normativa di carattere secondario”.
Valutata, inoltre, “l’assenza di impugnazione contestuale di atti applicativi che del gravato decreto legge costituiscano concreta esecuzione, che sola potrebbe determinare l’ammissibilità del ricorso – limitatamente a tali atti – e consentire eventualmente di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale in ordine al contestato decreto legge che ne costituisce la base normativa, essendo il sindacato sugli atti legislativi riservato alla Consulta sotto il profilo della conformità alla Costituzione ed alle nome interposte”, il Tar ha considerato che “la palese inammissibilità del ricorso determina l’assenza dei presupposti di procedibilità dell’istanza volta alla concessione di misure cautelari monocratiche”.
In conclusione, la richiesta di sospensione cautelare urgente del decreto è stata respinta, con fissazione per la trattazione collegiale della controversia nella camera di consiglio del prossimo 6 ottobre.
fonte: web
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