Ricostruzione carriera e arretrati prescritti: l’avvocato risponde (AGGIORNATO)

L’avvocato Altieri esamina le circolari in merito alla ricostruzione carriera e alla prescrizione, per rispondere ad un quesito.

Ricostruzione carriera e presunti arretrati prescritti: rispondiamo ad un quesito giunto alla nostra rubrica l’avvocato risponde. “Pongo alla Sua attenzione il seguente quesito in merito al pagamento degli arretrati della ricostruzione della carriera. Docente immesso in ruolo: 01/09/2008. Conferma nel ruolo di appartenenza: 01/09/2009. Decreto di ricostruzione emesso e registrato il 12 febbraio 2012. Passaggio nella fascia 9: 1° gennaio 2011 ma non sono stati corrisposti gli arretrati dal 01/01/2011 al 01/01/2013. La Ragioneria Territoriale di Firenze, pur riconoscendo il passaggio nella fascia 9 dal 1° gennaio 2011, non riconosce tali arretrati perché li ritiene prescritti calcolando i 5 anni antecedenti non dal 12 febbraio 2012 bensì da dicembre 2022. Allego circolari n.27 e 28 del MEF.” Risponde al quesito l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

Ricostruzione carriera, l’avvocato risponde

L’avvocato Altieri inizia con una promessa doverosa: Il quesito non è molto chiaro, in quanto non si comprende perché, se il decreto di ricostruzione di carriera risulta datato il 12 febbraio del 2012, il termine di prescrizione degli arretrati decorrerebbe da dicembre 2022, ossia dopo 10 anni, atteso che la liquidazione degli arretrati avviene solitamente pochi mesi dopo il rilascio del visto di regolarità contabile da parte della RTS. Inoltre, per poter dare una risposta esaustiva, sarebbe opportuno conoscere la data della presentazione della domanda di ricostruzione di carriera e visionare il decreto. In ogni caso, possono essere forniti alcuni chiarimenti di carattere generale sull’orientamento espresso dal MEF nelle circolari indicate dal lettore, ossia la Circolare n. 27 del 06/10/2017 e la Circolare n. 28 del 02/12/2021, le quali fanno riferimento a questioni del tutto distinte.

La normativa

Quanto alla Circolare n. 27 del 06/10/2017, avente ad oggetto “Decorrenza della prescrizione del diritto alla corresponsione degli arretrati stipendiali in caso di ritardo nell’emissione del provvedimento di ricostruzione di carriera”, questa precisa che “presupposto per la corresponsione di detti emolumenti arretrati fin dal momento del passaggio in ruolo è l’avvenuta presentazione della domanda di ricostruzione di carriera nei termini di legge (segnatamente entro i cinque anni successivi al superamento del periodo di prova e conferma in ruolo per i docenti e all’immissione in servizio per il personale ATA), atteso che il procedimento della ricostruzione di carriera si attiva a domanda dell’interessato e non d’ufficio (come avviene, invece, nei casi di inquadramenti contrattuali)”. Chiarisce poi che il diritto alla ricostruzione di carriera “ai fini economici esso soggiace alla disciplina contenuta nell’articolo 2948 del medesimo codice, relativa al termine di prescrizione ridotto a cinque anni”.

Sulla base di tali premesse, la Circolare conclude affermando che “Ciò posto, stante il termine prescrizionale quinquennale, come da consolidata giurisprudenza giuslavoristica ed amministrativa (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 155/2013) e considerato che il procedimento di ricostruzione di carriera si attiva ad istanza di parte, è di tutta evidenza che, nell’ipotesi di mancata emissione del decreto di ricostruzione di carriera, occorre che l’interessato si attivi con ogni atto ed iniziativa utili ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, avvalendosi degli strumenti previsti dall’ordinamento giuridico avverso l’inerzia della P.A.”

 

In sostanza, poiché il procedimento di ricostruzione di carriera si attiva ad istanza di parte, in caso di ritardo nell’emanazione del decreto, per evitare la prescrizione quinquennale degli arretrati, il docente entro 5 anni dalla presentazione della domanda dovrebbe porre in essere atti interruttivi della prescrizione della propria pretesa creditoria. A parere di chi scrive, tuttavia, l’interpretazione fornita dal MEF è del tutto errata perché l’art. 2935 c.c. rubricato “Decorrenza della prescrizione” statuisce che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, dunque, perché la prescrizione inizi a decorrere nei diritti di credito, è necessario che il diritto sia in concreto sorto ed esercitabile.

Da quando parte la prescrizione?

Ciò posto, poiché il diritto a percepire gli arretrati non sorge con la presentazione della domanda di ricostruzione di carriera, bensì con il decreto di ricostruzione emanato dal Dirigente Scolastico, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. non inizia a decorrere dal momento della presentazione della domanda di ricostruzione di carriera ma dal momento in cui il credito concretamente sorge in capo al docente nei cui confronti è stata operata la ricostruzione di carriera, ossia dal momento in cui il decreto di ricostruzione di carriera viene emesso. Conseguentemente, nei casi in cui dovesse essere applicata la prescrizione degli arretrati dal momento della presentazione della domanda, si ritiene, ci siano i presupposti per adire la Magistratura del Lavoro. Resta ferma, in ogni caso, la prescrizione degli arretrati anteriori ai 5 anni la data di emanazione del decreto di inquadramento (salvo atti interruttivi).

Quanto alla Circolare n. 28 del 02/12/2021, questa riguarda la situazione diversa della prescrizione dell’azione di impugnazione del decreto di ricostruzione di carriera. La Circolare, dando atto dei numerosi precedenti della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., ord. n. 2232 del 30 gennaio 2020) e della giurisprudenza contabile (Corte dei conti, nell’Adunanza Generale della Sezione Centrale del controllo di legittimità Deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUCC. del 15 luglio 2019), precisa che “l’anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all’indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità”.

Conseguentemente “il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell’effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’articolo 2946 del codice civile”, sicché il decreto di ricostruzione di carriera è sempre impugnabile, senza limiti di tempo (fermo restando l’applicabilità della prescrizione di diritti a contenuto patrimoniale che su di esso si fondano).

AGGIORNAMENTO

Il lettore ci ha scritto nuovamente, chiedendo ulteriori precisazioni: “Con riferimento alla Vostra pubblicazione del 5 giugno 2023 della rubrica “L’Avvocato risponde”, poiché nella prima parte vengono richiesti dei chiarimenti in merito all’emanazione e registrazione del decreto, invio copia dello stesso emesso il 28 gennaio 2012 e protocollato il 12 febbraio 2012, da sottoporre all’attenzione dell’avv. Altieri. La Ragioneria ha inquadrato inizialmente la docente nella fascia 9 a partire dal 1o gennaio 2013 anziché dal 10 gennaio 2011, facendo slittare di due anni l’ulteriore passaggio di fascia dal 01 gennaio 2018 al 1o gennaio 2020.  La docente si accorge dell’errore di applicazione del decreto il 22 dicembre 2022 e manda un ricorso tramite PEC alla Ragioneria, la quale riconosce gli arretrati 2018-2020 perché non prescritti ma non quelli 2011-2013.La Ragioneria difatti interpreta questo ricorso come atto interruttivo ma è assurdo perché il decreto è stato elaborato correttamente ma la sua applicazione è stata errata ab origine. La ringrazio anticipatamente per la risposta.

Ulteriori precisazioni

L’avvocato Altieri risponde e integra quanto sopra scrivendo: Il quesito posto dal lettore, così come ulteriormente specificato, è particolarmente interessante perché offre lo spunto per effettuare un’ulteriore importante precisazione in punto di prescrizione degli arretrati, nell’ipotesi in cui vi sia stato un errore nella redazione del decreto di ricostruzione di carriera. Si è detto che, in applicazione dell’art. 2948, punto 4, c.c., in tema di riconoscimento degli arretrati maturati a seguito della ricostruzione della carriera del personale docente, opera la prescrizione quinquennale, per cui, gli arretrati dovuti, sono soltanto quelli relativi ai 5 anni precedenti l’emanazione del decreto stesso (salvo siano stati compiuti, a cura dell’interessato, atti interruttivi). Ciò vale nell’ipotesi “fisiologica” in cui la ricostruzione di carriera sia stata effettuata correttamente.

Tuttavia, nel caso diverso in cui sia necessario rifare la ricostruzione di carriera, a causa dell’errore compiuto della scuola, si ritiene che si versi in un’ipotesi di responsabilità contrattuale in capo alla PA datrice di lavoro, nei termini delineati dall’art. 1218 c.c., con la conseguenza che il termine di prescrizione sarà decennale e, dunque, saranno dovuti tutti gli arretrati maturati nei 10 anni precedenti l’atto interruttivo della prescrizione, che nel caso sottoposto dal lettore è la data della pec inoltrata alla RTS per segnalare l’errore. Pertanto, nel caso sottoposto dal lettore, previa valutazione della convenienza economica di un’eventuale azione giudiziale (attraverso la quantificazione degli arretrati effettivamente dovuti negli ultimi 10 anni), laddove l’amministrazione non applichi la prescrizione decennale, appare opportuno presentare ricorso innanzi al competente Tribunale del Lavoro.

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