Ricostruzioni carriera: le scuole hanno il dovere di adottare d’ufficio il provvedimento di “riallineamento di carriera” pre-ruolo
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha fornito chiarimenti agli uffici delle Ragionerie dello Stato riguardo la ricostruzione e il riallineamento di carriera del personale scolastico. Nella Nota 2024 del MEF, ripresa dalla stampa specializzata, si precisa che la ricostruzione di carriera è un processo che inizia su richiesta dell’interessato ed è regolato da norme primarie.
L’accordo sindacale
Il riallineamento di carriera, invece, è disciplinato da un decreto che recepisce un accordo sindacale del triennio 1988-1990. Questo accordo, alla luce della successiva contrattualizzazione del pubblico impiego, è considerato una clausola negoziale che non richiede una specifica istanza da parte del personale.
Per il riallineamento, l’anzianità economica da recuperare è pari a un terzo del servizio pre-ruolo oltre i quattro anni già riconosciuto nella ricostruzione di carriera. La scuola è obbligata ad adottare d’ufficio il provvedimento di riallineamento di carriera, tenendo conto di eventuali interruzioni dell’anzianità di servizio.
Le ragionerie territoriali
Il MEF chiede alle Ragionerie territoriali di conformarsi alle indicazioni, controllando preventivamente la regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti di riallineamento di carriera, verificando che i dirigenti scolastici abbiano considerato eventuali interruzioni dell’anzianità di servizio del personale.