Riforma del reclutamento e della formazione: il testo ufficiale pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ecco le novità.
É stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022 il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 contenente, tra l’altro, la riforma del reclutamento e della formazione degli insegnanti.
La riforma è contenuta al Capo VIII dall’art. 44 all’art. 47. Ricordiamo che trattandosi di un decreto legge, questo entra in vigore oggi (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana). Nei prossimi giorni sarà presentato alle Camere per la conversione in legge dove dovrà essere convertito in legge (con modificazioni o meno) entro 60 giorni, pena la sua decadenza.
Rispetto alle bozze circolate prima dell’approvazione, sono presenti delle importanti differenze soprattutto per quanto attiene alla formazione e alla struttura delle prove concorsuali.
In particolare, rispetto all’ultima bozza che era circolata:
- Scompare dal testo il riferimento alla sottoscrizione di un contratto di part-time durante l’anno del percorso di abilitazione (per i vincitori del concorso privi di abilitazione).
- Viene precisato il contenuto del test finale che dovrà essere svolto al termine dell’anno di abilitazione.
- Si precisa il contenuto delle prove concorsuali che fino al 31 dicembre 2024 saranno a risposta multipla o strutturata mentre dal 1° gennaio 2025 saranno a risposta aperta.
- Si modifica, rispetto all’ultima bozza circolata, la struttura della c.d. formazione incentivata.
RECLUTAMENTO
ACCESSO AL RUOLO TRAMITE CONCORSO
La riforma prevede che l’accesso al ruolo avvenga esclusivamente tramite il superamento di un concorso pubblico nazionale che avrà cadenza annuale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia. Il concorso verrà indetto su base regionale o interregionale.
Per l’accesso al concorso sono previsti 3 percorsi:
- Il percorso a regime che prevede prima il conseguimento dell’abilitazione e poi il superamento del concorso.
- Solo fino al 31 dicembre 2024, il percorso per chi ha già conseguito 30 CFU ma non ha ancora conseguito l’abilitazione.
- Il percorso per i precari storici con 3 annualità di servizio negli ultimi 5 anni scolastici.
PERCORSO A REGIME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE
Il percorso a regime prevede la possibilità (non l’obbligo) di conseguire, già durante il percorso di laurea (3+2 oppure a ciclo unico), i 60 CFU necessari per conseguire l’abilitazione, di cui una parte di tirocinio diretto svolto nelle scuole.
Tale percorso sarà organizzato dagli atenei attraverso i centri universitari di formazione iniziale e in stretta relazione con il sistema scolastico.
Al termine del percorso d’istruzione, ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, è prevista una prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata.
In sostanza vengono ripristinati percorsi di abilitazione universitari (stile SSIS, TFA) a cui potranno accedere, su base volontaria, coloro che sono interessati all’insegnamento.
La novità rispetto al passato è che potranno parteciparvi, non solo tutti coloro che sono già in possesso del titolo di studio necessario, ma anche coloro che stanno frequentando la laurea magistrale o gli ultimi due anni della laurea magistrale a ciclo unico. In questa ipotesi, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l’insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.
I percorsi in questione, similmente a quanto avveniva per la SSIS e il TFA, saranno a numero chiuso. Infatti, come dispone l’art. 2 bis comma 2 del decreto, il Ministero dell’istruzione stimerà e comunicherà al Ministero dell’università e della ricerca il fabbisogno di docenti per tipologia di posto e per classe di concorso nel triennio successivo affinché il sistema di formazione iniziale degli insegnanti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali e impedisca in generale, in singole regioni, su specifiche classi di concorso una consistenza numerica di abilitati non assorbibile dal sistema nazionale di istruzione.
Il percorso di abilitazione consisterà in un percorso universitario e accademico specifico da 60 CFU complessivi finalizzato all’acquisizione di conoscenze e competenze sia teoriche sia pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire la scuola dell’inclusione e dell’eguaglianza. Il percorso di abilitazione comprenderà un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici.
Al termine del percorso di abilitazione è prevista una prova finale, comprendente una prova scritta e la lezione simulata, con il superamento della quale il docente conseguirà l’abilitazione all’insegnamento.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022 saranno definiti:
- i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale, comprendente un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici, e in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa.
- le competenze professionali che devono essere possedute dal docente abilitato.
- le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata.
- la composizione della relativa commissione giudicatrice nella quale è comunque presente un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale di riferimento, che la presiede, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante.
Gli oneri dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché dello svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento sono a carico dei partecipanti.
A regime quindi il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli a tempo indeterminato sarebbe pertanto articolato in:
- un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
- un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- un periodo annuale di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
DOCENTI ABILITATI O SPECIALIZZATI
Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire l’abilitazione in altre classi di concorsi o gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.
Sino al 31 dicembre 2024, potranno partecipare al concorso anche coloro che non hanno ancora conseguito i 60 CFU formativi e l’abilitazione, purché abbiano conseguito almeno 30 CFU di cui una parte di tirocinio diretto.
In tal caso, in caso di superamento del concorso, sottoscriveranno un contratto annuale a tempo determinato e completeranno il percorso universitario e accademico di formazione iniziale.
Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i docenti tirocinanti conseguono l’abilitazione all’insegnamento.
PRECARI CON 3 ANNUALITÀ DI SERVIZIO
La partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.
Pertanto, i precari con 3 anni di servizio alle spalle (negli ultimi 5) potranno partecipare al concorso seppur privi di abilitazione ma, in tal caso, qualora risultino vincitori del concorso, dovranno successivamente provvedere, durante il primo anno di immissione in servizio, all’integrazione della formazione iniziale (acquisendo 30 CFU) e al superamento della prova finale necessari all’abilitazione. Durante questo primo anno stipuleranno un contratto a tempo determinato e part time.
REQUISITI DI ACCESSO AL CONCORSO
Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado:
- il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure
- diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure
- titolo equipollente o equiparato
Il titolo posseduto dovrà essere coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso.
Ê necessario altresì abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso (salvo le due deroghe previste sopra ovvero il possesso di 3 annualità di servizio negli ultimi 5 anni scolastici oppure, fino al 31 dicembre 2024, il possesso di almeno 30 CFU).
Per i posti di insegnante tecnico-pratico sono requisiti di accesso:
- il possesso della laurea, oppure
- diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure
- titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso.
É necessario altresì abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso (salvo le due deroghe previste sopra ovvero il possesso di 3 annualità di servizio negli ultimi 5 anni scolastici oppure, fino al 31 dicembre 2024, il possesso di almeno 30 CFU).
- CONCORSO
Il concorso sarà bandito con cadenza annuale. Si prevede che:
- Una prova orale nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e le capacità e l’attitudine all’insegnamento anche attraverso un test specifico.
Si prevede che venga istituita con decreto del Ministero dell’istruzione, da emanarsi entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo, proporrà al Ministero dell’istruzione l’adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all’insegnamento, oltre che ad una solida preparazione disciplinare dei candidati.
Al termine del concorso vengono stilate due distinte graduatorie:
- formazione della graduatoria nel limite dei posti messi a concorso;
- formazione della graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l’abilitazione (in quanto partecipanti al concorso con i 3 anni di servizio oppure con i 30 CFU/CFA formativi).
I bandi dei concorsi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci ani precedenti.
I vincitori del concorso inclusi nella graduatoria degli abilitati, sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di coloro che devono ancora conseguire l’abilitazione. Questi ultimi, infatti, sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.
IL PERCORSO PER GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO
La bozza prevede che costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
In sostanza, il percorso per diventare insegnante di sostegno resterebbe sostanzialmente immutato. Al termine del percorso di specializzazione per le attività di sostegno (c.d. TFA sostegno), i docenti potranno partecipare al concorso per sostegno e i vincitori saranno sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio.
ANNO DI PROVA E IMMISSIONE IN RUOLO
I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.
Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche.
Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.
In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile.
Sino al 31 dicembre 2024, i vincitori del concorso su posto comune, che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento, sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato con l’ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’ambito territoriale dell’istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i docenti tirocinanti conseguono l’abilitazione all’insegnamento di cui all’articolo 2-ter.
Conseguita l’abilitazione, i docenti sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.
I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento ed abbiano partecipato alla procedura concorsuale in quanto aventi 3 annualità di servizio, sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato con l’ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’ambito territoriale dell’istituzione scolastica scelta e acquisiscono 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis. Con il superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale i docenti tirocinanti conseguono l’abilitazione all’insegnamento di cui all’articolo 2-ter. Conseguita l’abilitazione, i docenti sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.
Con successivo decreto sono altresì definiti i contenuti dell’offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale universitaria, le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, comprendente una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione con riferimento ai vincitori del concorso.
I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale e ad una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.
In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile.
L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di prova.
CANCELLAZIONE DALLE ALTRE GRADUATORIE
In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.
VINCOLO TRIENNALE
Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti primi di abilitazione, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA, UTILIZZAZIONE, SUPPLENZE
Il docente può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
FORMAZIONE
Nell’ambito dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l’obiettivo di consolidare e rafforzare l’autonomia dell’istituzioni scolastiche, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale.
Sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche che il docente svolge in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula previste dalla normativa vigente.
La partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge fuori dell’orario di insegnamento. Lo svolgimento delle attività previste, ove le stesse siano funzionali all’ampliamento dell’offerta formativa, può essere retribuito a valere sul fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfetaria.
I percorsi di formazione di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola nei contenuti e nella struttura con il supporto dell’INVALSI e dell’INDIRE.
L’accesso ai percorsi di formazione, avviene dall’anno scolastico 2023/2024, su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all’adeguamento del contratto collettivo (ai sensi dell’art. 44 comma 8 di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua).
Al fine di incrementare l’accesso ai predetti percorsi formativi è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio riconosciuto all’esito positivo del percorso formativo per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Al superamento di ogni percorso di formazione si può conseguire una incentivazione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5.
Sono pertanto previste verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull’insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente da’ dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti. Nella nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva può essere ripetuta l’anno successivo.
Resta ferma la progressione salariale di anzianità.
Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell’elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al precedente comma, è istituito un Fondo per l’incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 20 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell’anno 2027, 160 milioni di euro nell’anno 2028, 236 milioni di euro nell’anno 2029, 311 milioni di euro nell’anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031.
Il riconoscimento dell’elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che hanno svolto ore aggiuntive non remunerate con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale e con l’obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata.
L’indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa suddetto, nell’anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente misura si provvede mediante razionalizzazione dell’organico di diritto effettuata a partire dall’anno scolastico 2026/2027, in misura pari a 1.600 posti a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, 2.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028, a 2.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2028/2029, 2.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2029/2030 e a 2.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2030/2031, relativa in via prioritaria al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell’offerta formativa, nell’ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato.
Il fondo di cui al primo periodo può essere incrementato in misura corrispondente alle ulteriori cessazioni del predetto organico per il potenziamento. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia rimane finalizzata esclusivamente all’adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l’adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al precedente periodo. Le risorse del Fondo sono ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all’articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l’altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione alla razionalizzazione di organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente.
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Con decreto del Ministro dell’istruzione, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua.
La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell’adozione del regolamento e dell’aggiornamento contrattuale la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l’accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all’Allegato B.»;
COSA PREVEDE L’ALLEGATO B (IN ATTESA DELL’AGGIORNAMENTO CONTRATTUALE)
In sede di prima applicazione e nelle more dell’aggiornamento contrattuale, il riconoscimento dell’incentivazione salariale è deciso dal comitato per la valutazione nella composizione, integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico.
Detto comitato, sempre nella fase transitoria, determina i criteri, tra i quali l’innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l’efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere l’attribuzione dell’incentivo salariale selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a non più del 40% di coloro che ne abbiano fatto richiesta.
Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio.
Per l’orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria.
Annualmente con decreto del Ministero dell’istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo per l’incentivo alla formazione.
Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durate triennale che consta delle seguenti attività:
- aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);
- contributo al miglioramento dell’offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio;
- acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti, che a seconda della complessità possono avere un’estensione pluriennale
- approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;
- strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;
- governance della scuola: teoria e pratica;
- leadership educativa;
- staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;
- l’inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
- continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
- potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
- profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;
- tecniche della didattica digitale.
Le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte flessibilmente nell’ambito di ore aggiuntive. In prima applicazione e nelle more dell’adeguamento del contratto, il docente svolge settimanalmente nella propria istituzione scolastica, rispettivamente, almeno un’ora aggiuntiva nella scuola dell’infanzia e primaria e almeno due ore aggiuntive nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado rispetto alle ore di didattica in aula previste a normativa vigente.
Nell’ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell’infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, mentoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.
LA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
Viene istituita, con sede a Roma, la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione posta nell’ambito e sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione.
La suddetta Scuola:
- promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis;
- dirige e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
- assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti di cui all’articolo 16-ter.
La Scuola di Alta Formazione si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell’Indire, dell’Invalsi nonché, per le funzioni amministrative, si raccorda con gli uffici del Ministero dell’istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.
VEDI IL DECRETO
VEDI ALLEGATO B
fonte: orizzonte docenti