Riforma del reclutamento: i tre percorsi per la formazione e l’accesso al ruolo [Infografica]
Si è svolto oggi l’incontro tra il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e i rappresentati delle organizzazioni sindacali per discutere della riforma del reclutamento del personale docente, uno dei punti previsti dal PNRR.
La bozza del Decreto Legge prevede anche l’introduzione di un sistema di carriera collegato alla formazione. Il sistema si articola in cinque percorsi di durata almeno quadriennale.
La partecipazione alle attività di formazione sarebbe su base volontaria e prevede un meccanismo di progressione salariale in base al quale i docenti che superano ogni percorso di formazione conseguono in maniera anticipata la progressione salariale prevista dalla contrattazione nazionale, attualmente legata esclusivamente all’anzianità di servizio, che rimane integralmente vigente.
Una proposta molto criticata dalle organizzazioni sindacali sia per il contenuto che per il metodo visto che si andrebbe ad incidere con una norma su una materia di competenza della contrattazione collettiva.
FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA
Nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l’obiettivo di consolidare e rafforzare l’autonomia dell’istituzioni scolastiche, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente degli insegnanti articolato in percorsi di durata almeno quadriennale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dall’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria.
Sono previste verifiche intermedie, almeno annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull’insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione. Il passaggio al percorso successivo avviene in seguito al superamento di una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto la necessaria idoneità. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti e, in particolare, nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico.
Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, mentoring, coaching e di sperimentazione di nuove modalità didattiche che il docente settimanalmente svolge ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula previste a normativa vigente. La partecipazione alle attività formative del percorso di cui al presente comma non dà diritto all’esonero dal servizio, fatta eccezione per il numero di ore corrispondenti a quelle della formazione obbligatoria. Lo svolgimento delle suddette attività, ove siano funzionali all’erogazione del servizio scolastico, può essere retribuito a valere sul fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfetaria.
La partecipazione alle attività di cui al presente comma è valutabile ai fini della formulazione della graduatoria interna di istituto, dei trasferimenti a domanda e d’ufficio, nonché della mobilità professionale.
L’accesso a tali percorsi di formazione avviene su base volontaria. Al fine di incentivarne l’accesso è previsto un meccanismo di progressione salariale accelerata per gli insegnanti di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Al superamento di ogni percorso di formazione si consegue in maniera anticipata la progressione salariale prevista dalla contrattazione nazionale attualmente legata esclusivamente all’anzianità di servizio, che rimane integralmente vigente. Resta altresì ferma la progressione salariale di anzianità per coloro che non prendano parte ai percorsi di formazione o che per qualsiasi ragione smettano di svolgerli.
Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 1988, n. 400, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria, è delineato l’assetto della formazione continua.
La definizione del carico orario aggiuntivo e del sistema di progressione salariale incentivante è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell’adozione del regolamento e dell’aggiornamento contrattuale di cui ai precedenti periodi, la formazione continua e il sistema di progressione salariale volto ad incentivare l’accesso ai percorsi di detta formazione presenta i contenuti minimi e segue l’articolazione nonché i vincoli di cui all’allegato A.
LA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
Viene istituita la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione posta nell’ambito e sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione.
La suddetta Scuola:
- promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis;
- dirige e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
- assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti di cui all’articolo 16-ter.
La Scuola di Alta Formazione si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell’Indire, dell’Invalsi nonché, per le funzioni amministrative, si raccorda con gli uffici del Ministero dell’istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.