Riserva di posti e scelta prioritaria della sede. Come funzionano

Obiettivo scuola

Leggi 68/99 e 104/92: riserva di posti e scelta prioritaria della sede. Come funzionano. Chiarimenti.

Vediamo di seguito come operano la Legge 104/1992 e la Legge 68/1999 e, in generale i vari titoli di riserva.

TITOLI CHE DANNO DIRITTO A UNA RISERVA DI POSTI

Innanzitutto, quando nelle assegnazioni si registra un “salto” tra una posizione a un’altra la motivazione va spesso ricercata nella presenza di candidati che vantano un “titolo di riserva”. 

Esistono sostanzialmente tre tipologie di “titoli di riserva” previste da diverse disposizioni normative:

  • Innanzitutto vi è la riserva a favore dei candidati che usufruiscono della Legge 68/1999 che consta nell’accantonamento di una quota delle disponibilità complessive, previste per le operazioni di nomina. I posti da riservare alle categorie vengono determinati nella misura della percentuale, compresa fra l’1% ed il 7%, stabilita dalla legge per ciascuna categoria (superstiti di vittime del dovere; invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche; Invalido per servizio; orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro; invalidi civili; etc.) e fino ad un massimo del 50% per cento delle disponibilità.
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  • Vi è poi la riserva (fino al 30% dei posti) per i militari volontari congedati VFP1, VFP4, VFB, Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata.
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  • Infine, da quest’anno vi è anche la riserva di posti (pari al 15%) a favore di coloro che hanno svolto senza demerito il servizio civile universale, istituito con Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (attenzione: la riserva spetta solo per il servizio civile universalee non anche per il servizio civile nazionale).

Complessivamente le varie riserve non possono in ogni caso operare per più del 50% dei posti disponibili.

Purtroppo per motivi di privacy nella gran parte dei bollettini non vengono indicate le assegnazioni avvenute in virtù di un titolo di riserva.

Attenzione: molti pensano erroneamente che la presenza di un “titolo di riserva” sia indicato nella colonna “inserimento con riserva”.  Come è stato chiarito più volte si tratta di un errore in quanto i “titoli di riserva”, per ragioni di privacy non vengono mai indicati nelle graduatorie e nei bollettini. Per un approfondimento si veda questo articolo. 

Pur comprendendo le ragioni di privacy, ciò non favorisce la trasparenza e la possibilità di verificare la correttezza delle assegnazioni da parte degli interessati.

COME FUNZIONANO I TITOLI DI RISERVA

I titoli di riserva (Legge 68/1999, servizio civile universale e riserva per militari volontari congedati), consistono nell’accantonamento di una parte delle disponibilità complessive a favore di determinate categorie, nei limiti delle % previste dalle relative normative di riferimento.

Ciò nel limite complessivo del 50% per cento delle disponibilità. Questo significa che, chi usufruire di un titolo di riserva, ha diritto a una % dei posti (a meno ché l’aliquota spettante non sia già satura).

Il calcolo dei posti spettanti ai “riservisti” è particolarmente complesso perché deve tenere conto del personale già assunto già assunto, in ciascuna provincia, per la specifica classe di concorso.

Con riferimento specifico alla Legge 68/1999 i posti da riservare alle categorie vengono determinati nella misura della percentuale, compresa fra l’1% ed il 7%, stabilita dalla legge per ciascuna categoria (superstiti di vittime del dovere; invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche; Invalido per servizio; orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro; invalidi civili; etc.). Occorre calcolare il numero degli occupati, applicare le suddette aliquote e da tale numero vanno detratti i posti eventualmente già ricoperti dal personale beneficiario delle norme sulle assunzioni obbligatorie. Rinviamo a questo articolo per un approfondimento.  Il caso più diffuso è quello degli invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46% con contestuale iscrizione nelle liste di collocamento mirato.

Quello che vogliamo qui sottolineare che “i titoli di riserva”, tra i quali il caso più comune è l’invalidità civile, fanno sì che il candidato abbia diritto a ricevere (entro certe %) una nomina che però avverrà in coda rispetto a tutti gli altri candidati che lo precedono.

Questo spiega perché spesso nelle assegnazioni, alla fine di ciascun bollettino si registrino dei “salti”, dovuti proprio al fatto che molti candidati riservisti vengono nominati alla fine in coda ai candidati che li precedono in graduatoria.

LA LEGGE 104

Cosa diversa è la legge 104/1992 (personale o per assistente a soggetti terzi) che permette ai candidati che ne usufruiscono di scegliere la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri, a seconda poi che si tratti di beneficio personale o assistenziale.

Attenzione: tale diritto opera esclusivamente se il candidato che presenta tale diritto rientra nelle posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati per le nomine.

Esempio: sono disponibili 30 posti per le assunzioni da ADSS. Se la persona interessata si trova in posizione 30, allora sceglierà per prima rispetto agli altri 29 anche se il suo punteggio è inferiore; se, invece, la persona si trova al 31° posto, non avrà alcuna precedenza (e non verrà nemmeno assunta), semplicemente perché non rientra nel contingente dei nominati.

Di fatto quindi significa che i beneficiari della Legge 104/1992 non possono scavalcare nella possibilità di assunzione, ma solo nella scelta prioritaria della sede.

Tra l’altro, come precisa la stessa circolare supplenze, la priorità nella scelta spetta solo sui posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica (30 giugno o 31 agosto). In pratica la priorità nella scelta della sede non può essere utilizzata per avere posti di maggiore durata giuridica e maggiore consistenza economica.

Coloro che beneficiano della precedenza per assistenza a parente\affine in situazione di gravità, sono tenuti prioritariamente a scegliere la sede di servizio nel comune di residenza della persona da assistere, ovvero, in assenza del posto, in comune limitrofo, secondo le tabelle di viciniorità.

Coloro che beneficiano della precedenza per disabilità personale potranno usufruire della priorità della scelta nei confronti di qualsiasi sede scolastica su tutto il territorio della provincia.

I DUE DIRITTI POSSONO COESISTERE

Può poi verificarsi il caso particolare di candidati che usufruiscono di entrambe le leggi. Infatti, non di rado accade chi chi abbia un’invalidità civile pari o superiore al 46% (Legge 68/1999), possa usufruire anche della Legge 104/1992.

In particolare si possono verificare due ipotesi:

  • il candidato è riservista ma non ha anche diritto di precedenza, nel qual caso il candidato entra di diritto nel contingente a prescindere da quale sia la sua posizione effettiva in graduatoria, e riceve in coda a tutti gli altri che lo precedono una sede lasciata libera dal sistema, purché detta sede sia indicata nelle sue preferenze;
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  • il candidato riservista è anche assistito da un diritto di precedenza, nel qual caso non solo entra a far parte nel contingente, ma sceglie anche in maniera prioritaria rispetto agli altri candidati.

Ovviamente, né il diritto di precedenza né il diritto di riserva possono essere resi pubblici per ragioni inerenti alla privacy dai candidati, e ciò giustifica la presenza degli asterischi accanto ai nominativi negli elenchi pubblicati.

VEDI LA NOTA AMBITO DI VARESE

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VEDI APPROFONDIMENTO LEGGE 68/1999

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