Scuola, guerra sul sostegno: ora anche chi si è abilitato all’estero potrà fare supplenze. La protesta: “Titoli comprati, così la qualifica italiana è carta straccia”

Sarebbero più di 2 mila coloro che hanno avanzato al ministero domanda di convalida di un’idoneità ottenuta fuori dall’Italia, dove non è previsto test di preselezione. Marcello Pacifico dell’Anief: “Il punto non è più ostacolare chi consegue l’abilitazione all’estero ma sbloccare un bando di concorso che in Italia è fermo da tre anni”
È ancora guerra tra precari della scuola. Questa volta, a fronteggiarsi sono i supplenti di sostegno: coloro che hanno conseguito il titolo in Italia e chi lo ha invece conseguito all’estero. Alcuni giorni fa, la Flc Cgil comunica che sui titoli di sostegno e di abilitazione ottenuti all’estero il ministero dell’Istruzione e del merito sta per cambiare rotta.

TAR Lazio annulla decreto di rigetto del Ministero dell’Istruzione sui titoli conseguiti all’estero

Specializzazioni all’estero, il TAR Lazio, con la sentenza N. 5222, annulla il decreto di rigetto del Ministero dell’Istruzione.

Titoli di specializzazione sostegno conseguiti all’estero, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, attraverso la recente sentenza N. 5222 del 27 marzo, ha provveduto ad annullare l’ulteriore decreto di rigetto emanato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. La sentenza del TAR riveste una particolare importanza se si considera che si tratta di una delle prime applicazioni di quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in relazione ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in Romania.

Specializzazioni sostegno conseguite all’estero, sentenza N. 5222 del TAR Lazio annulla decreto di rigetto del Ministero dell’Istruzione

La sezione IV Bis del TAR del Lazio, come sottolineato dall’Avvocato Maurizio Danza che ha patrocinato il ricorso, ha annullato il decreto di rigetto del Ministero dell’Istruzione sottolineando come l’amministrazione avrebbe dovuto primariamente eseguire un confronto tra la formazione svolta all’estero e quella prevista nel nostro Paese: qualora si fossero riscontrate delle idoneità in merito alla formazione svolta all’estero, il Ministero avrebbe potuto imporre adeguate misure compensative.

Visto che l’amministrazione ha semplicemente riscontrato l’assenza di un elemento formale, ‘non risulta possibile – si legge nella sentenza – sussumere dallo stesso il compimento di valutazioni e comparazioni delle competenze della formazione sul sostegno conseguite dalla ricorrente in Romania, in distonia con quanto statuito dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 206/2007 e degli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/55/CE, ovvero dei richiamati precedenti della CGUE’.

Il decreto di rigetto del Ministero contrasta con quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Inoltre, il provvedimento, secondo la pronuncia del TAR, è palesemente contrastante con la disciplina europea come ricostruita dalla recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, proprio in relazione ai titoli di formazione conseguiti in Romania, ha affermato quanto segue: l’Adeverinta ‘è riconducibile alla ‘attestazione di qualifica’ ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2005/36/Ce, perché rilasciata all’esito del percorso formativo previsto nel Paese d’origine per l’accesso alla professione, al quale l’appellato è stato ammesso a seguito del formale riconoscimento di equivalenza della laurea italiana a quella rumena da parte del CNRED’. Qui di seguito riportiamo il commento dell’Avvocato Maurizio Danza alla sentenza del TAR Lazio sui titoli di specializzazione conseguiti in Romania.

Condividi questa storia, scegli tu dove!