Settimana corta, illegittimo recuperare le ore con la DAD
di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola
Orario scolastico settimanale, se si decide di attuare la settimana corta
non è possibile recuperare le ore da fare con la didattica a distanza.
Un docente di una scuola secondaria di secondo grado della Puglia ci chiede se è legittima la procedura del recupero delle ore di lezione non svolte la mattina, per approvazione della settimana corta, attraverso lo svolgimento di lezioni a distanza da farsi in due pomeriggi della settimana. In buona sostanza ci chiede se è legittimo attivare la DAD per svolgere le ore di lezione ordinarie non svolte in classe per attuare la settimana corta.
Settimana corta in 5 giorni di lezione
In moltissime scuole, per tenere chiusa la scuola di sabato, si adotta la procedura dell’orario scolastico spalmato in 5 giorni alla settimana piuttosto che in sei giorni. Si tratta di andare a scuola dal lunedì al venerdi e attuare, per il recupero delle ore del sabato, due rientri pomeridiani. Incominciamo con il dire che è del tutto regolare che una scuola, nella sua piena autonomia, definisca con delibera del Consiglio di Istituto, un articolazione dell’orario scolastico settimanale su 5 giorni piuttosto che sui canonici sei giorni. Si chiama settimana corta e deve essere deliberata anche in seno al piano triennale dell’offerta formativa.
Normativamente possiamo riferici all’art.5, comma 3, del DPR 275/1999, in cui è disposto che ” L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie”.
Per cui la legge, proprio all’art.5, comma 3 del DPR n.275 dell’8 marzo 1999, prevede la possibilità da parte di una scuola di prevedere l’articolazione delle ore delle lezioni, sulla base di un orario settimanale, definito in non meno di 5 giorni. Quindi prevedere l’orario settimanale dal lunedì al venerdì è un qualcosa di assolutamente legittimo. La legittimità è garantita sempre ed esclusivamente nel rispetto del numero di ore annuali da svolgere obbligatoriamente previsto anche per le singole discipline.
Poi c’è la legge 107/2015 che interviene a modificare l’art.3 del DPR 275/99, infatti all’art.1, comma 14 della legge della “Buona Scuola” è previsto che “Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia“. In buona sostanza il Consiglio di Istituto, nella fase di delibera del PTOF, stabilisce anche, se è volontà democratica, l’articolazione dell’orario settimanale sia disposto dal lunedì al venerdì di ogni settimana. Così nasce, in piena legittimità, la settimana corta che prevede ovviamente almeno due rientri pomeridiani, oppure alcune seste ore di mattina e un rientro pomeridiano il pomeriggio da parte di studenti e insegnanti. Tali rientri si rendono necessari per garantire il monte ore annuale obbligatorio del tipo di scuola.
Recupero delle ore in DAD è illegittimo
Ricordiamo che per la Didattica digitale integrata e quindi maggiormente per la DAD, è stato siglato un Contratto Collettivo Nazionale Integrativo.
L’art.1 del CCNI sulla Didattica Digitale Integrata specifica i casi in cui si può ricorrere alla DDI. In tale norma è scritto che fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, in forma complementare o esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, quale strumento complementare alla didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di secondo grado, ovvero nella generalità delle istituzioni scolastiche qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza…
Appare del tutto chiaro che la Didattica Digitale Integrata può essere attivata solamente nel caso della sospensione della tradizionale didattica in presenza per causa emergenziale dovuta al diffondersi del contagio da Coronavirus. Non si può attuare la DAD o la DID per attività curricolari pomeridiane o di recupero ore di lezione non svolte la mattina.
Illegittimo recuperare le ore tramite la DAD
Quindi la scuola della Puglia che adotta un regolamento dello svolgimento di una parte delle ore di lezione curricolari tramite DAD, in particolare sei ore la settimana ovvero quasi 200 ore l’anno, commette una irregolarità e un non rispetto della dispozione legislativa e contrattuale. Oltretutto sappiamo bene che la DAD ha procurato notevoli danni sull’apprendimento dei ragazzi, quindi attuarla nelle ore di lezione ordianrie è anche didatticamente scorretto.