Sostegno: lo stipendio dell’insegnante laureato è uguale a quello del docente diplomato?

Differenza del trattamento retributivo dei docenti diplomati di scuola secondaria di II grado dal trattamento retributivo dei docenti laureati dello stesso grado.

Qual è la differenza dello stipendio tra docenti di sostegno diplomati di scuola secondaria di II grado e docenti laureati dello stesso grado? Un lettore chi presenta proprio questa domanda e ci scrive: “Salve, avrei bisogno di un info, c’è differenza a livello retributivo tra uno specializzato tfa con accesso tramite laurea e uno specializzato con accesso tfa tramite diploma itp inquadrato nella classe di concorso ADSS? Risponde al quesito del nostro lettore l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

Il trattamento retributivo nel CCNL

L’avvocato risponde: La domanda posta dal lettore trova la risposta nelle tabelle retributive allegate ai vari CCNL susseguitisi nel tempo che differenziano il trattamento retributivo dei docenti diplomati di scuola secondaria di secondo grado dal trattamento retributivo dei docenti laureati dello stesso grado. Si riporta di seguito la tabella allegata all’Ipotesi di CCNL 2019-21 siglato il 14 luglio scorso, ove risulta che i docenti diplomati di scuola secondaria ricevono una retribuzione inferiore rispetto ai docenti laureati di scuola secondaria.

Ebbene, il docente di sostegno riceve il trattamento retributivo spettante in base al titolo di accesso alla classe di concorso per cui possiede l’abilitazione, sicché il docente ITP che insegna su posto di sostegno (ADSS) otterrà la retribuzione prevista dal CCNL per i docenti diplomati di scuola secondaria di secondo grado, mentre il docente di sostegno che possiede un titolo di accesso all’insegnamento costituito dalla laurea, verrà retribuito come docente laureato.

La pronuncia della Cassazione

Peraltro, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale trattamento differenziato tra docenti di sostegno diplomati e docenti di sostegno laureati di scuola secondaria, con l’ordinanza 10 novembre 2021, n. 33237, ha sostenuto la correttezza di detta differenziazione, affermando che, poiché non è ipotizzabile il conseguimento di una specializzazione al sostegno avulso dalla abilitazione della quale costituisce solo un possibile sviluppo ulteriore, anche ai fini dell’inquadramento retributivo l’attività di sostegno non può essere scissa da quella della classe di concorso di abilitazione di riferimento.

La Corte, dopo aver precisato che, in ogni caso, la materia è rimessa alla piena autonomia della Contrattazione collettiva che ben può prevedere anche trattamenti differenziati in determinate situazioni, afferenti alla peculiarità del rapporto, ha tuttavia affermato che la diversità di titolo di studio e di percorso di accesso tra il docente diplomato ed il docente in possesso di diploma di laurea, riverberandosi sulla diversità di percorsi formativi, di specifiche esperienze e carriere oltre che sulle professionalità e specifiche modalità di svolgimento della prestazione didattica e di sostegno, appare idonea a giustificare il trattamento differenziale di natura giuridica e retributiva tra le due tipologie di insegnanti.

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