STEM: procedura estiva e procedura ordinaria; si può partecipare a entrambe, per quella ordinaria vi sarà riapertura dei termini [Chiarimenti]

Il Decreto Legge n. 73 del 25 Maggio 2021 nell’ambito di una generale semplificazione di tutte le procedure concorsuali ordinarie, ha previsto una specifica procedura semplificata ad hoc, per le classi di concorso A-20, A-26, A-27, A-28 e A-41 (c.d. STEM) da concludersi, secondo le intenzioni del Ministero, entro il 31 luglio 2021.
Alla procedura STEM partecipano tutti coloro che hanno prodotto domanda di partecipazione entro Luglio 2020 per il concorso ordinario.
Per tale procedura sono banditi i seguenti posti:

Schermata 2021 05 20 alle 13.43.28

Ciò fermo restando lo svolgimento, per tutte le classi di concorso (comprese quelle STEM), della procedura concorsuale ordinaria.

Per le classi di concorso A-20, A-26, A-27, A-28 e A-41 quindi si svolgeranno dunque due distinte procedure concorsuali: quella “speciale” prevista per l’estate e quella ordinaria, le cui tempistiche non sono ancora ben definite, ma che si svolgerà per tutte le classi di concorso.

PARTECIPAZIONE A ENTRAMBE LE PROCEDURE
Per espressa previsione normativa, i candidati che partecipano alla procedura STEM estiva possono partecipare anche alla procedura concorsuale ordinaria anche per le stesse classi di concorso.

PROCEDURA STEM: NON VI É LA RIAPERTURA DEI BANDI
Tale procedura non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione alla procedura. Con decreto del Ministero dell’istruzione sono state apportate le modificazioni al bando senza però riaprire i termini per la presentazione delle domande. 

CONCORSO ORDINARIO
Anche per il concorso ordinario è previsto che con decreto del Ministero dell’istruzione sono apportate le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da quanto sopra senza che ciò comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione.

Un’eccezione è però prevista proprio per le classi di concorso A-20, A-26, A-27, A-28 e A-41 laddove è stabilito che i posti delle procedure concorsuali ordinarie per queste classi di concorso saranno rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili nei limiti individuati dal decreto del Ministero dell’istruzione di concerto con il MEF e che si procederà alla riapertura dei termini di partecipazione.

Secondo l’art. 59 comma 18 del Decreto 73/2021 infatti:

Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui al comma 14 [LA PROCEDURA STEM], la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso, anche in deroga al secondo periodo del comma 13. Ai fini di quanto previsto nel periodo precedente i posti delle predette procedure concorsuali ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili nei limiti individuati da un decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le pubblica amministrazione. Con decreto del Ministero dell’istruzione si provvede, altresì, alla riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle procedure di cui al periodo precedente”.

Ciò avviene poiché evidentemente una parte dei posti, essendo banditi e coperti nell’ambito della procedura estiva, non saranno più disponibili per la procedura ordinaria.

Con apposito decreto del Ministero dell’istruzione si provvede, alla riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alla procedure in questione.

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