Stipendi supplenti, da 58,50 a 257,50 euro al mese per docenti e ATA: Anief vince ancora
Retribuzione professionale docenti (RPD) e Compenso Individuale Accessorio (CIA) per docenti e ATA: le somme passate si possono recuperare.
Arrivano altre sentenze ottenute da Anief che accolgono le richieste a favore di docenti e ATA supplenti brevi e saltuari e del Personale Covid per ottenere l’RPD e la CIA negli stipendi. Parliamo di questo diritto sostenuto dal sindacato da mesi.
RPD docenti e CIA per ATA: gli importi
Si conferma, quindi, che tutti i docenti hanno diritto alla Retribuzione professionale docenti (RPD) e il personale ATA al Compenso Individuale Accessorio (CIA). I Tribunali del Lavoro di tutta Italia continuano ad emettere sentenze di pieno accoglimento in proposito.
Anief comunica di aver ottenuto in favore del personale precario della scuola tre nuove condanne a carico del Ministero dell’Istruzione. Marcello Pacifico ha detto: “I precari con supplenza breve e gli stessi supplenti chiamati sul cosiddetto “organico covid” con i contratti che scadono il prossimo 8 giugno sono discriminati rispetto al resto del personale di ruolo o con supplenza annuale e ogni mese hanno un ammanco nello stipendio pari a circa 170 Euro per i docenti. È una discriminazione illegittima già vagliata e confermata dalla Corte di Cassazione”.
L’assegno mensile che viene riconosciuto va da 164,00 euro fino a 257,50 euro per i docenti. Per gli ATA da 58,50 fino a 64,50 euro.
La nuova sentenza
I Tribunali del lavoro di Parma e Roma riconoscono a tre docenti precarie che avevano svolto supplenze brevi e saltuarie, il pieno diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) riconosciuta solo ai docenti di ruolo o con contratti al 30/06 o al 31/08.
“La Corte di Cassazione ha già chiarito e ribadito che il CCNL del comparto scuola, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si deve interpretare – alla luce proprio del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico ricoperto o dalla durata del loro contratto” continua Marcello Pacifico.
Le somme passate possono essere recuperate tramite ricorso.
fonte: web
Anicia Formazione
Tel. 06/5898028 – Cell. 339.7628582
E-Mail: formazione@anicia.it
Scrivi a 𝐴𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎 Formazione su WhatsApp.