Stop assegnazione supplenze da Gps dopo il 31 dicembre, cosa cambia dopo tale data

di Sabrina Maestri, Scuola in Forma

Dopo il 31 dicembre le supplenze non saranno più attribuite dalle Gps e non recheranno più la data del 31 agosto o del 30 giugno.

 

Come ogni anno il 31 dicembre rappresenta la linea di demarcazione tra incarichi da Gps e dalle graduatorie d’istituto. Entro infatti tale data dovrebbero chiudersi le nomine al 30 giugno e al 31 agosto dalle graduatorie provinciali (sebbene non siano mancati gli anni scorsi casi in alcune province di prosecuzione di assegnazione delle supplenze da Gps, soprattutto nella scuola secondaria). Dopo quindi il 31 dicembre quali tipologie di incarichi potranno essere assegnati ai docenti precari? E come avverrà la nomina? Facciamo chiarezza.

Supplenze fino al termine delle lezioni

Anche dopo il 31 dicembre potrebbe presentarsi la possibilità che si liberino cattedre e che vi sia la necessità di coprire i posti vacanti. Dopo tale data però l’attribuzione delle supplenze avverrà solo dalle graduatorie d’istituto e, sebbene sostanzialmente annuali, potranno recare come data di chiusura del contratto solo la fine delle lezioni. Le supplenze sono quindi da considerarsi temporanee. Va poi precisato che se la cattedra dovesse essere annuale /fino al 30 giugno e si dovesse verificare entro il 31 dicembre, anche se attribuita a gennaio, verrà comunque fatto partire l’algoritmo delle GPS.

In definitiva quindi al verificarsi di nuove disponibilità dal 1° gennaio 2024, i Dirigenti Scolastici dovranno utilizzare le graduatorie di istituto poiché l’Ufficio Scolastico ha concluso le operazioni di propria competenza. Per alcune classi di concorso e province questa situazione si è già verificata per incapienza delle GPS, ma i contratti da graduatorie di istituto sono stati comunque stipulati finora fino al 31 agosto o al 30 giugno 2023. Ora invece la data ultima dovrà essere necessariamente quella di termine delle lezioni (a seconda del calendario regionale).

Quanto specificato è contenuto nell’art 2 dell’O.M 112 del 6 maggio 2022:

In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

5. Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di
esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all’articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11.” 

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