Supplenze 2021/22, è consentito l’utilizzo dei docenti di potenziamento?

Docenti di potenziamento, è consentito effettuare una supplenza? Vediamo cosa dice la normativa a riguardo.

Docenti di potenziamento, tale figura venne introdotta dall’articolo 1 (comma 7) della legge 107/2015, con ulteriore normativa inserita nel CCNL 2016/18. I docenti di potenziamento fanno parte dell’organico dell’autonomia scolastica.

Per quanto riguarda le attività che possono svolgere, queste sono legate al proprio orario scolastico intero oppure parziale: ciò significa che un docente di potenziamento potrà svolgere unicamente attività di potenziamento oppure un’attività mista tra insegnamento curriculare e potenziamento. È consentito l’utilizzo dei docenti di potenziamento per l’effettuazione di una supplenza? Vediamo.

Docenti di potenziamento, è consentito effettuare una supplenza?

Il comma 85 dell’articolo 1 della suddetta legge 107/2015 (meglio conosciuta come riforma ‘Buona Scuola’) indica quanto segue:

‘Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza’.

Il comma 85 cita il suddetto comma 7 dove sono elencate tutte le attività legate al potenziamento: al dirigente scolastico è consentito utilizzare i docenti di potenziamento per le sostituzioni dei colleghi assenti sino ad un massimo di 10 giorni, a condizione di non inficiare il perseguimento degli obiettivi previsti dalla disciplina riguardante le attività di potenziamento.

 

C’è da sottolineare l’ulteriore precisazione contenuta nel CCNL 2016/18, dove si specifica che i docenti di potenziamento potranno effettuare una supplenza sino a 10 giorni solamente nelle ore che eccedono l’impegno per le eventuali attività programmate dal PTOF.

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