Supplenze 2024/25: sottoscrizione del contratto e mancata assunzione
Supplenze anno scolastico 2024/2025: cosa c’è da sapere in merito alla sottoscrizione del contratto e alla mancata assunzione in servizio
Procedura
Ultimate le immissioni in ruolo da parte degli uffici scolastici regionali, Gli UST (Uffici Scolastici Territoriali) attraverso la procedura informatica, avviano l’individuazione dei docenti in GAE e dopo in GPS, aventi dirittoalla tipologia di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, riguardo alle 150 sedi scelte dai docenti entro il 7 agosto del 2024.
Perfezionamento della supplenza
I docenti individuati dagli UST di competenza, dovranno assumere servizio entro 24 ore, presso la direzione della scuola assegnata, al fine di perfezionare il conferimento della supplenza con la sottoscrizione sia del docente sia del dirigente scolastico del contratto a tempo determinato.
Decorrenza giuridica
Il contratto a tempo determinato, sia a livello giuridico sia economico, decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e quindi dal giorno di effettiva presa di servizio fino al 31 agosto del 2025 per le supplenze annuali e fino al 30 giungo per le supplenze fino al termine delle attività didattiche.
Mancata assunzione in servizio
Un docente individuato dall’algoritmo quale avente diritto a una supplenza, in una delle sedi richieste e dovesse rinunciare o non dovesse presentarsi il giorno fissato dall’amministrazione per la presa di servizio, perde il diritto a ottenere supplenze per tutte le classi di concorso e i posti d’insegnamento per cui ha titolo.
Abbandono del servizio
Ancora più grave è la sanzione prevista nel caso in cui il docente, dopo aver accettato la supplenza e assunto servizio, abbandoni l’incarico, in tal caso il docente non avrà diritto a eventuali supplenze per tutto il biennio di validità della graduatoria in cui è inserito (GAE O GPS) nel nostro caso per il biennio 2024/2026.
Quando è possibile prorogare la presa di servizio
La presa di servizio può essere prorogata solo in casi di giustificato motivo quale può essere la malattia, o la maternità, regolarmentedocumentate; mentre qualora il differimento fosse fatto senza giustificato motivo, comporta l’annullamento del contratto.