Supplenze educazione motoria alla primaria. Per il 2022/23 dalle graduatorie della scuola secondaria A48 e A49
La legge n. 234/2021 ha previsto l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria già dall’a.s. 2022/23 e il concorso per l’accesso ai relativi ruoli. Come saranno coperti i posti? Da concorso? Tramite supplenze? Da quali graduatorie e secondo quali regole?
Classi interessate
La succitata ha legge ha previsto che l’educazione motoria nella scuola primaria sia impartita nelle classi quinte, a decorrere dall’a.s. 2022/23, e nelle classi quarte, a decorrere dall’a.s. 2023/24.
Organico
Il Ministero, con il DI n. 90/2022 sugli organici a.s. 2022/23, ha attribuito alla scuola primaria 191.260 posti comuni, ivi compresi quelli di educazione motoria.
Per il predetto insegnamento, nell’a.s. 2022/23, sono stati stimati un numero di posti pari a 2.247, derivanti da:
- numero di posti interi interni attivabili (13 posti)
- numero di posti equivalenti alla somma, a livello provinciale, degli apporti orari di due ore per classe ricondotti a posti intero (2234 posti)
Il calcolo suddetto, come leggiamo nella nota n. 14603/2022, discende dall’impossibilità nel succitato grado di istruzione di istituire posti orario esterni. Pertanto, la stima del numero delle classi quinte presso le quali è attivabile l’insegnamento di educazione motoria nonché il relativo limite massimo del numero dei posti, è da intendersi quale limite finanziario.
Concorso
I posti succitati, sempre ai sensi della legge n. 234/2022, in prima applicazione, sono coperti tramite l’assunzione a tempo indeterminato dei docenti partecipanti al relativo concorso abilitante per titoli ed esami, da bandire negli anni 2022 e 2023.
Il Ministero ha sottoposto la bozza di decreto disciplinante il concorso al vaglio del CSPI, che ha espresso da tempo il previsto parere. Concorso educazione motoria alla primaria, via libera del CSPI, ma arriva la bacchettata: “Non rispetta impianto formativo e didattico”
Del suddetto DM si attenda ancora la pubblicazione ufficiale. Per conoscere i requisiti d’accesso e le prove concorsuali, nonché come saranno redatte le graduatorie di merito, leggi qui
Alla luce di quanto detto e considerati i tempi di una procedura concorsuale, è impossibile che le graduatorie di merito del concorso succitato siano pronte per la copertura dei posti a.s. 2022/23 e quindi per l’assunzione dei relativi docenti.
Come si procederà? Una via d’uscita è prevista dalla stessa legge n. 234/2021.
Supplenze
Nell’articolo 1, comma 337, della succitata legge leggiamo:
Nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 334 non siano approvate in tempo utile per l’assunzione in ruolo dei docenti, i contratti a tempo determinato necessari possono essere attivati anche con i soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per le classi di concorso A-48 « Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado » e A-49 « Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado ». L’attivazione dei predetti contratti a tempo determinato è subordinata all’adozione del decreto di cui al comma 335.
Alla luce della sopra riportata disposizione:
- i posti di educazione motoria, nel caso in cui non siano pronte le graduatorie di merito concorsuali (come in pratica sarà), sono coperti con contratti di supplenza;
- l’attivazione dei contratti è subordinata all’adozione del decreto previsto dalla stessa legge n. 234/2021;
- i contratti a tempo determinato sono stipulati attingendo dalle GPS classi di concorso A-48 “Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado ” e A-49 “Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado “;
Precisiamo che:
- il previsto decreto, di cui al punto 2 sopra riportato, è stato pubblicato (si tratta del DI n. 90/2022 relativo agli organici del personale docente a.s. 2022/23), per cui si può procedere all’attribuzione delle supplenze;
- la legge dispone che i contratti a tempo determinato (di cui al punto 3 sopra riportato) possono essere attribuiti ai docenti inseriti nelle GPS A-48 e A-49, sembrando escludere eventuali docenti ancora presenti in GaE (che, ai sensi della legge 124/99 e dell’OM 112/2022, per gli incarichi al 30/06 e al 31/08, vengono nominati prima dei docenti inclusi nelle GPS).
Da chiarire, comunque, la sopra riportata disposizione, laddove detta “… i contratti a tempo determinato necessari possono essere attivati anche con i soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze …“: cosa si intende con la congiunzione “anche”? Che possono essere nominati i docenti delle GaE? Che prima sono nominati i docenti delle GaE e, in subordine, anche quelli delle GPS, come prevedono le disposizioni ordinarie?
Regolamentazione supplenze
L’attribuzione delle supplenze da GPS (come anche da GaE e dalle GI) è disciplinata dalla sopra citata OM n. 112/2022, che non dispone nulla in merito all’assegnazione degli incarichi per l’insegnamento di Ed. motoria nella scuola primaria.
Pertanto, le supplenze suddette andranno disciplinate con apposito provvedimento, che dovrà chiarire diversi aspetti:
- Chi verrà nominato per prima? I docenti della A-48 o della A-49? Oppure si ricorrerà a graduatorie incrociate (A-48 e A-49)?
- I contratti saranno al 31/08 (come dovrebbe essere), considerato che si tratta di posti assegnati nell’organico dell’autonomia?
- La procedura sarà informatizzata come per le altre supplenze?
Attendiamo chiarimenti e disposizioni ministeriali, che potrebbero arrivare anche con l’annuale circolare sulle supplenze a.s. 2022/23.