TFA Sostegno: Esonero dalla prova preselettiva per i candidati con invalidità pari o superiore all’80%
Con il Decreto 333 del 31 Marzo 2022 è stato attivato il VII ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (comunemente denominato TFA sostegno).
ACCESSO DIRETTO ALLE PROVE SCRITTE
I requisiti di ammissione al corso di specializzazione sono stabiliti dal D.M. n. 92/2019 così come modificato dal Decreto-Interministeriale n. 90 del 7/08/2020.
In particolare il comma 3 bis dell’art. 4 prevede che:
3-bis. Accedono direttamente alle prove [SCRITTE\PRATICHE] … i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104″.
La fonte normativa primaria va però ricercata nella Legge 104/1992 così come modificata dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144. Quest’ultimo decreto ha introdotto il comma 2-bis all’art. 20, secondo cui:
La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista”.
Pertanto la persona disabile che abbia un’invalidità uguale o superiore all’80% è esonerata dalla prova preselettiva eventualmente prevista.
Nel caso del corso di specializzazione per le attività di sostegno questo significa che le persone con invalidità civile pari o superiore all’80% sono esonerati dal test preselettivo e sono ammessi in soprannumero a partecipare alle prove successive.
Il punto era stato già chiarito dal Ministero anche prima del Decreto-Interministeriale n. 90 del 7/08/2020, con la nota 10/04/2019 emanata in occasione del IV ciclo.
ACCESSO IN SOVRANNUMERO
Tali candidati, esonerati dalla prova preselettiva, sono ammessi in soprannumero a partecipare alle prove successive.
L’ammissione in sovrannumero significa che tali docenti saranno ammessi alla prova scritta al di là del limite corrispondente al doppio dei posti banditi dall’ateneo per il relativo grado\ordine di scuola.