Titolo estero, inserimento in graduatoria e possibilità di ottenere supplenze

Riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’esteroinserimento in graduatoria e possibilità di ottenere supplenze. Un quesito inviatoci da una gentilissima lettrice offre lo spunto per la trattazione dell’argomento. ‘Buonasera, vorrei sapere se l’abilitazione al sostegno conseguita in Spagna, in particolare il Master in Educazione Speciale, è riconosciuto dal Miur e quali sono le tempistiche.
Vorrei sapere, inoltre, se il titolo consente l’inserimento in graduatoria e se c’è possibilità di ottenere supplenze. Grazie’. L’avvocato Maria Rosaria Altieri ha risposto al quesito posto dalla lettrice.

Riconoscimento titolo di specializzazione estero e possibilità di avere supplenze

I titoli riconoscibili

La questione del riconoscimento dei titoli di specializzazione sul sostegno spagnoli è particolarmente complessa in quanto, di recente, il MIM, dopo una serie di interlocuzioni col Ministero dell’Istruzione spagnolo, ha assunto una posizione rigida a seconda della tipologia di titolo conseguito in Spagna. In particolare, il “Ministerio de Universidades”, competente in Spagna per la professione di docente, con nota del 29 luglio 2022, ha chiarito che “Le università spagnole concedono titoli ufficiali a tre livelli accademici, Laureato (EQF 6) – Master universitario (EQF 7) – Dottore (EQF 8), e un’altra serie di titoli non ufficiali che, di solito, sono denominati titoli propri (“títulos propios”). I titoli universitari ufficiali possono essere consultati nel Registro delle università, dei centri e dei diplomi (RUCT): https://www.educacion.gob.es/ruct/home. I titoli propri, non essendo ufficiali, non sono mai abilitanti”.

Sulla base di tale nota, il MUR, con il parere prot. n. 534 dell’11 gennaio 2023, ha affermato che “Questi titoli propri non sono quindi spendibili per l’insegnamento nelle scuole al pari del Master universitario “en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas” ed al “Master de profesorado en educación especial”, unici titoli ufficiali validi per l’insegnamento nella scuola e per l’insegnamento di sostegno”. Dunque, la lettrice dovrà valutare se il titolo che intende conseguire rientra tra quelli sopra indicati che il MUR ritiene riconoscibili.

La posizione della magistratura amministrativa

Tuttavia, il TAR Lazio si è espresso più volte, sia pure per ora solo in fase cautelare, nel ritenere illegittimi i provvedimenti di rigetto delle istanze di riconoscimento, fondati sulla natura di “titulo proprio” della specializzazione di sostegno conseguita in Spagna, in quanto “sembra non essersi tenuto conto dei principi di diritto affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022” (da ultimo, ordinanza n. 4112 del 20.07.2023)”. In sostanza, il TAR ha ritenuto che tali dinieghi violino il principio di diritto espresso nelle citate sentenza dell’Adunanza Plenaria secondo cui «spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE».

I tempi per il riconoscimento

Quanto alle tempistiche per il riconoscimento, queste non sono facilmente preventivabili. Infatti, l’art. 16 del D. Lgs. 206/2007 prevede che il provvedimento conclusivo del procedimento di riconoscimento debba essere emesso nel termine massimo di quattro mesi (30 giorni per verificare la completezza della documentazione esibita e richiedere eventuali integrazioni + 3 mesi per l’emanazione del decreto), decorrenti dalla presentazione dell’istanza di equipollenza attraverso il link https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fripd.pubblica.istruzione.it%3A443%2FRIPD%2FServizio%2F.

Tuttavia, nel caso in cui dovesse spirare detto temine senza che venga emanato il provvedimento (di accoglimento, rigetto, accoglimento subordinato all’effettuazione di misure compensative), sarà necessario rivolgersi all’autorità giudiziaria competente (il TAR Lazio, Roma) e proporre entro un anno dalla scadenza dei 4 mesi, ricorso avverso il silenzio inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 cpa.

Possibilità di ottenere supplenze

Quanto alla possibilità di stipulare contratti di supplenza, anche in questo caso non è possibile dare una risposta certa perché il MIM, nel tempo, ha assunto posizioni differenti. Infatti, se per il biennio 2020/22, l’O.M. 60/2020 (art. 3, comma 7, lett. e) consentiva a coloro che erano in attesa di riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero (e che avevano inoltrato domanda di equipollenza), l’inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS, senza alcuna preclusione circa la possibilità di conseguire incarichi di supplenza, per il biennio 2022/24, l’O.M. 112/2022, che ha regolato le GS per il biennio 2022/24, all’art. 7, comma 4, lettera e), pur consentendo l’inserimento di tali docenti con riserva nelle GPS, ha disposto che “l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto”.

Tuttavia, la L. 21 giugno 2023, n. 74, di conversione del D.L. 22 giugno 2023, n. 44 (cd. Decreto PA), all’art. 5, commi 13-15, ha previsto per l’anno scolastico 2023/2024 che coloro che sono in attesa di riconoscimento del titolo estero verranno inseriti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS e potranno sottoscrivere contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie. Se durante la supplenza interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

Sulla base di tale previsione, gli uffici scolastici, in questi giorni, stanno ripubblicando le GPS comprensive degli elenchi aggiuntivi, articolate in 4 sottofasce:
Fascia 1A: Prima Fascia per inserimento effettuato nel 2022 a pieno titolo o con riserva per ricorso pendente;
Fascia 1B: Elenco aggiuntivo alla prima fascia per inserimento effettuato nel 2023 a pieno titolo o con riserva per ricorso pendente (Fascia 1B)
Fascia 1C: Elenco aggiuntivo per chi inserito nella prima fascia dal 2022 ma con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento
Fascia 1D: Elenco aggiuntivo per chi si è inserito alla prima fascia del 2023 con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento.

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