Modulistica per docenti
assegno nucleo familiare 2019Scarica
Dichiarazione personale
Dichiarazione titoli posseduti
Dichiarazione titolo di sostegno
Dichiarazione possesso abilitazione specifica
Dichiarazione punteggio aggiuntivo
Dichiarazione diritto precedenza art. 13 comma 1 (punti II e V)
Dichiarazione esigenze di famiglia
Dichiarazione di residenza anagrafica
Precedenza legge 104 art.33 commi 5 e 7
Dichiarzione impossibilità di assistere del coniuge
Dichiarazione impossibilità di assistere di fratelli/sorelle
Dichiarazione disabilità personale
- Modello di domanda per richiesta certificato di abilitazione / esito concorso
- Modello di domanda per richiesta certificato di abilitazione scuola materna / idoneità scuola elementare / scuola secondaria:insegnanti tecnico-pratici (tab. c) / insegnanti d’arte applicata (tab. d)
- Modello di domanda per richiesta certificato di esito concorso a posto di insegnante tecnico-pratico o di arte applicata (d.m. 21/3/90 e d.m. 22/3/90)
- Modulo elettronico per il calcolo del fondo d’Istituto anno finanziario 2001
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
- Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
- Rimborso spese per viaggi d’istruzione
- Assistenza ai familiari (parenti o affini) in situazione di handicap e mobilità
- Congedi per malattia del figlio inferiore a 6 anni
- Congedi per malattia del figlio superiore a 6 anni
- Congedi per paternità di bambino inferiore a 6 anni
- Congedi per paternità di bambino superiore a 6 anni
- Congedi per recarsi all’estero per adozione
- Congedo paternità
- Congedo per maternità post-parto
- Congedo per maternità pre-parto
- Dichiarazione dei Servizi
- Dichiarazione personale per mobilità
- Dichiarazione possesso abilitazione specifica
- Interdizione per complicanze della gravidanza
- Permessi retribuiti per controlli prenatali
- Reclamo avverso la valutazione delle domande di mobilità
- Reclamo avverso le graduatorie d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto
- Revoca alla domanda di trasferimento e di passaggio
- Richiesta di indennizzo per docenti soprannumerari
- Richiesta di riconoscimento dei servizi pre ruolo ai fini della carriera
- Richiesta di riposo entro il primo anno del bambino
- Richiesta giorni di ferie
- Schema di domanda per incarichi di presidenza
- Schema di reclamo avverso le graduatorie di circolo-istituto
- Schema di reclamo avverso le graduatorie permanenti provvisorie
- Schema di richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione
- Richiesta di indennizzo per i docenti in soprannumero
- Domanda per assenza
- Domanda per ferie
- Domanda di permesso
- Modello di accreditamento dello stipendio in conto corrente
- Modulo elettronico per il calcolo del fondo dell’Istituzione Scolastica anno finanziario 2003-2004
- Documentazione per entrata in ruolo
- Domanda di pensione 2004
- Disdetta iscrizione sindacato
- Scheda per il conteggio delle attività funzionali all’insegnamento (tipologia 1)
- Scheda per il conteggio delle attività funzionali all’insegnamento (tipologia 2)
- Domanda di liquidazione spettanze relative alle ore aggiuntive funzionali all’insegnamento
SCHEDA-INDIVIDUAZIONE-DOCENTI-SOPRANNUMERAR.s.-2019-20Scarica
Con la circolare INPS 7 giugno 2019, n. 85 l’Istituto fornisce chiarimenti sui requisiti, sugli importi e sulle modalità di accesso all’assegno di natalità, anche detto “Bonus Bebè“, per il 2019.
Il beneficio, assegnato per un periodo di tre anni a favore dei nati o dei minori adottati nel triennio 2015-2017, è stato in seguito riconosciuto soltanto per la durata di un anno anche per i nati o adottati nel 2018. È stato quindi esteso anche ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età o di ingresso nel nucleo familiare.
Per la sua applicazione è stato previsto anche un aumento dell’importo del 20% in caso di figlio nato o adottato nel 2019 successivo al primo e sono stati fissati i limiti di spesa, a 204 milioni di euro per il 2019 e a 240 milioni per il 2020. L’importo maggiorato del 20% si applica anche ai parti gemellari.
Bonus Bebè: domanda entro il 13 giugno
La domanda di assegno di natalità può essere presentata dal genitore, anche affidatario in possesso dei requisiti, entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare. La domanda per un figlio nato, affidato o adottato tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2019 deve essere quindi presentata entro il 13 giugno, al fine di non perdere le mensilità arretrate.
La domanda può essere presentata anche oltre il 13 giugno: in questo caso, però, l’assegno decorrerà dalla data di presentazione della domanda.
La domanda deve essere trasmessa in via telematica, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo.
Bonus Bebè: importi e ISEE
Il Bonus Bebè spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia residente in Italia e in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.
L’importo del Bonus Bebè dipende dal valore dell’ ISEE minorenni. Nel caso in cui non sia superiore a 25.000 euro annui, ammonta a 80 euro al mese per un massimo di 12 mesi (960 euro annui); con la maggiorazione, 96 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.152 euro annui).
Nel caso in cui, invece, il valore non sia superiore a 7.000 euro annui, ammonta a 160 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.920 euro annui); con la maggiorazione, 192 euro al mese per un massimo di 12 mesi (2.304 euro annui).
La circolare contiene, inoltre, le istruzioni da seguire in caso di perdita di uno dei requisiti e per la presentazione di una nuova domanda nei casi di rettifica dell’ ISEE.
Due casi positivi in classe, le scuole secondarie potranno verificare il Green pass degli studenti per farli restare in presenza
A distanza di un paio di giorni dalla nota dell’8 gennaio, contenente le prime indicazioni operative in applicazione del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, il 10 gennaio M.I. ha trasmesso una nuova nota riferita specificatamente alla gestione dei casi Covid nelle classi delle scuole secondarie di I e II grado.
LA NOTA DEL 10 GENNAIO 2022
Il Decreto in particolare prevede che, con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni.
Nella nota dell’8 gennaio si legge che i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato e che l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti dagli alunni
Ma come si verifica lo stato vaccinale dei ragazzi?
La nuova nota del 10 gennaio spiega che dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.
In pratica, anche per gli studenti, per i quali – ricordiamo – non c’è né obbligo vaccinale né obbligo di Green pass, diventa ora essenziale la Certificazione verde da vaccino o guarigione (da meno di 120 giorni, per di più) per poter frequentare la scuola in presenza.
Questo significa che i ragazzi dai 12 anni in su che si sono vaccinati nel primo periodo dell’apertura della campagna vaccinale per la loro fascia di età e che non siano ancora riusciti ad effettuare la dose booster restino di fatto tagliati fuori dalla scuola in presenza per almeno 10 giorni. Si rischia dunque che con due soli casi positivi di fatto le aule restino vuote.
La verifica deve essere quotidiana
Aggiungiamo un’ultima considerazione; la nota del 10 gennaio prevede che la verifica del Green pass dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza. Un ulteriore adempimento burocratico che va ad aggiungersi alle già gravose attività delle scuole.
In allegato alla nota:
Ente Accreditato dal MIM per la formazione del personale della scuola – Direttiva 170/2016
Libreria Anicia
Luogo dell’anima a Roma Trastevere specializzato in letteratura per l’infanzia, testi per l’Università e per la preparazione ai concorsi.
Edizioni Anicia
Casa editrice nata a Roma nel 1985 attenta, da sempre, al mondo scolastico e ai vari aspetti culturali della società contemporanea.