Uscita alunni/minori. Il documento che protegge i docenti
dal blog di Gianfranco Scialpi.
Uscita alunni/minori. In caso di arrivo sistematicamente tardivo del genitore occorre prevedere formalmente i comportamenti da tenere.
Uscita alunni/minori. Cosa fare se il genitore ritarda sistematicamente?
Uscita alunni/minori. Non tutti i genitori sono rispettosi e attenti verso le esigenze dei docenti. In caso di sistematico (l’imprevisto non rientra nel nostro ragionamento) ritardo per riprendere il figlio, si ha l’impressione che il genitore ignori la dimensione privata del docente. Questa inizia subito dopo l’affidamnento dell’ultimo alunno/minore. Qualche volta si ha il sospetto che il genitore approfitti del “buon cuore” del docente remissivo. Per evitare di assumere la funzione di babysitter, cosa occorre fare?
La soluzione è semplice. Occorre che il Consiglio d’Istituto (D.lvo 297 art. 10 comma 3) formalizzi nel Regolamento d’Istituto i diversi passaggi (consegna al collaboratore, telefonata al genitore…), arrivando anche a prevedere la possibilità di coinvolgere l’autorità pubblica (carabinieri, polizia locale…).
Considerata la delicatezza del provvedimento, derivante dall’età dell’alunno, è opportuno farlo precedere da una convocazione formale dei genitori per un incontro. In caso di un loro mancato impegno concreto a risolvere la situazione, o di assenza all’incontro, allora non resta che l’ultima spiaggia. E’ opportuno che il Dirigente Scolastico sia al momento presente. In caso di una sua forzata assenza, allora deve autorizzare formalmente l’insegnante a chiamare l’autorià pubblica. L’atto scritto trasforma l’azione del docente da privata a pubblica. In altri termini, l’insegnante, pubblico ufficiale esprime una precisa volontà dell’Istituto.
E’ importante che l’insegnante eviti azioni non previste dal Regolamento d’Istituto (lasciare il minore incustodito, accompagnare l’alunno con il proprio mezzo…). Si rischia di incorrere in spiacevoli procedimenti civili e/o penali.