Utilizzazioni e assegnazioni a.s. 2024/25, domande dall’11 al 24 luglio
Utilizzazione e assegnazione provvisoria a.s. 2024/2025. Personale docente domanda dall’11 al 24 luglio.
Personale docente
Il personale docente che intende presentare domanda per l’assegnazione provvisoria o per l’utilizzazione può farlo accedendo all’area istanze On Line alla quale si potrà accedere dall’11 al 24 luglio 2024 tramite i nuovi sistemi di autenticazione(SPID/CIE). Il servizio Istanze on line richiede, inoltre, il possesso di un’abilitazione, indispensabile per accedere al servizio. Per ottenere l’abilitazione, l’utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l’accesso al servizio”.
Personale educativo e insegnanti di religione cattolica
Il personale educativo e gli insegnanti di religione cattolica, a differenze dei docenti d tutti gli ordini di scuola possono presentare la domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, sempre nel rispetto delle medesime scadenze suddette, ma con la differenza che dovranno avvalersi del modello cartaceo di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità e presentare la domanda con le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.
Presentazione delle due domande
Attraverso l’unico punto di accesso denominato “Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto” ciascun richiedente potrà presentare le due diverse tipologie di domanda (Utilizzazione, Assegnazione Provvisoria) per tutti gli ordini e gradi d’istruzione.
Presentazione della domanda per la stessa provincia
Possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria per la provincia nella quale prestano servizio, i docenti:
• Con nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell’anno scolastico 2023/2024;
• Assunti in ruolo con contratto a tempo determinato, che superato l’anno di formazione e prova avranno il contratto trasformato a tempo indeterminato;
• Assunti in ruolo dalla GPS prima fascia sostegno con contratto a tempo determinato che hanno superato l’anno di formazione e prova;
Presentazione della domanda anche per altra provincia
Possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria oltre che per la provincia nella quale prestano servizio, in altra provincia oltre ai docenti non vincolati, i docenti, se pur vincolati, che rientrano in una delle seguenti deroghe:
- Genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
- Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
• Coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
• Padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
• Uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
• Uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3)
• Parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4)
• Il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
Motivi per chiedere l’assegnazione provvisoria
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, per una delle seguenti motivazioni:
• Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
• Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
• Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
• Ricongiungimento al genitore.
Ricongiungimento motivi familiari
Il ricongiungimento a un familiare in un determinato comune va dimostrato con la residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento e che dimostri l’effettiva residenza da non meno di tre mesi dalla data di presentazione della domanda. Per il ricongiungimento non è previsto l’obbligo della convivenza.
Assegnazione provvisoria per lo stesso comune di titolarità?
La richiesta di assegnazione provvisoria per lo stesso comune di titolarità non è consentita tranne che si tratta di comuni con più distretti.