Valutazione delle discipline per l’ammissione alla Maturità

Maturità 2025

Sinergie di Scuola

Con riferimento alla valutazione delle discipline di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), sub iv., dell’O.M. 31 marzo 2025, n. 67, il MIM fa presente, con nota 13946 del 3/04/2025, che le disposizioni di cui alla legge 1° ottobre 2024, n. 150, di modifica dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono intervenute esclusivamente sulla tematica della valutazione del comportamento in relazione agli scrutini e all’esame di Stato, senza riguardare in alcun modo le previsioni relative alla valutazione delle discipline ai fini dell’ammissione all’esame di Stato.

Pertanto, per quanto concerne la valutazione delle discipline, restano ferme le disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le quali prevedono che siano ammessi all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione i candidati interni che conseguano una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e dispongono, inoltre, che soltanto in caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe possa deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo.

Con riferimento al voto in condonnta dunque, qualora il candidato riporti, in sede di scrutinio finale, una valutazione inferiore a sei decimi, non sarà ammesso all’Esame di Stato, se invece, la valutazione del comportamento sarà pari a sei decimi, in sede di colloquio discuterà un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale fondata sul rispetto dei principi costituzionali. La definizione dell’argomento oggetto dell’elaborato sarà effettuata dal Consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l’assegnazione dell’elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, saranno comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso.

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